Cessazione della materia del contendere su interessi pensionistici e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 109 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto pagamento degli emolumenti accessori sul trattamento pensionistico, richiesti in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo per venir meno dell’interesse ad agire. La condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale presuppone che la parte risulti effettivamente soccombente ove la controversia fosse stata decisa nel merito. L’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, non è competente ratione temporis alla determinazione del trattamento pensionistico e dei relativi accessori, sicché prima di attivarsi deve prendere visione del decreto di liquidazione definitivo; non può pertanto essergli addebitato il ritardo quando la parte non abbia rivolto alcuna diffida all’Amministrazione datoriale competente.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla pensione ordinaria e su quella privilegiata già conseguita. Ha dedotto di avere ricevuto i ratei arretrati in ritardo e di non aver potuto controllare gli importi per la mancata notifica del decreto di pensione privilegiata.

L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere agito solo come ordinatore secondario di spesa, senza disporre del decreto ministeriale di liquidazione. Con ordinanza n. 111/2024 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha eccepito il difetto di legittimazione indicando la competenza della Guardia di Finanza; questa è intervenuta volontariamente producendo il decreto di liquidazione. All’udienza il difensore del ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento e ha concluso per la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’INPS alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato che, dopo la corresponsione degli emolumenti accessori, è venuto meno l’interesse ad agire del ricorrente. Ha richiamato la figura della cessazione della materia del contendere, qualificandola come fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Il principio è affermato sulla scorta di Cass., sent. n. 6676/2015.

Nel caso concreto, come dedotto e documentato dall’INPS con la memoria di costituzione e attestato in udienza dal procuratore del ricorrente, gli emolumenti accessori sono stati effettivamente corrisposti. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il giudice ha poi respinto la domanda di condanna dell’INPS alle spese fondata sul principio della soccombenza virtuale. Ha osservato che l’Istituto non era competente ratione temporis alla determinazione del trattamento pensionistico e dei relativi accessori: prima di attivarsi doveva prendere visione del decreto di liquidazione definitivo, disponibile solo nel gennaio del 2025, provvedendo poi al pagamento già sul cedolino di aprile. Il ricorrente, invece, avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze all’Amministrazione datoriale competente ratione temporis, nei cui confronti non ha proposto alcuna diffida.

Su queste basi la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato interamente le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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