Contributi alle associazioni sportive: criteri generali e congruità della spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 51 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni sportive del territorio, finalizzata al rimborso delle spese di iscrizione ai campionati di categoria, è ammissibile a condizione che l’ente locale predetermini, con atti aventi portata generale, i criteri e le modalità di attribuzione, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990. La decisione di erogare la spesa rientra nella discrezionalità e nella responsabilità dell’ente, cui spetta la qualificazione normativa delle fattispecie concrete, ma deve conformarsi al principio di congruità della spesa, alla sana gestione finanziaria e contabile e ai limiti di contenimento della spesa pubblica. La concessione non può mai comportare un depauperamento del patrimonio comunale, con conseguente responsabilità per danno erariale dei relativi responsabili, e presuppone una valutazione dell’utilità che la collettività riceve dall’attività del soggetto beneficiario.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune pugliese ha inoltrato al Consiglio delle Autonomie Locali presso il Consiglio regionale, e per conoscenza alla Sezione regionale di controllo, una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sul territorio comunale operano numerose associazioni sportive iscritte a varie categorie professionali; l’amministrazione intendeva sostenerle con contributi a fondo perduto.
Il quesito, di carattere generale, chiedeva se la vigente normativa ostasse all’erogazione di contributi di sostegno per il rimborso economico delle spese di iscrizione ai vari campionati di categoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’idoneità formale della richiesta, indirizzata in via principale al Consiglio delle Autonomie Locali e solo per conoscenza alla Sezione. Poiché in Puglia tale Consiglio, pur formalmente istituito con legge regionale n. 29/2006, non è concretamente operante, la richiesta si considera rivolta alla Sezione. La vigente normativa non impone una trasmissione esclusiva alla Sezione territorialmente competente e un approccio formalistico contrasterebbe con il principio di leale collaborazione.
Superato il vaglio formale, la Sezione verifica l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il Sindaco è organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, dunque legittimato. Il quesito attiene alla contabilità pubblica, ha carattere generale e astratto e non interferisce con altre funzioni della Corte.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 12 della legge n. 241/1990, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi alla predeterminazione, con atti generali, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi, con obbligo di pubblicazione quale condizione legale di efficacia ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Il rimborso delle spese di iscrizione costituisce un vero e proprio contributo a un soggetto terzo.
La Sezione richiama la giurisprudenza contabile e amministrativa: è necessaria una valutazione preventiva dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dall’attività del beneficiario. La concessione deve essere conforme al principio di congruità della spesa e non può mai tradursi in un depauperamento del patrimonio comunale, con responsabilità per danno erariale. Gli atti di elargizione devono rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e il principio di trasparenza procedurale.
La definitiva qualificazione normativa delle fattispecie concrete resta di esclusiva spettanza dell’amministrazione interessata, rientrando nella sua piena discrezionalità e responsabilità. La Sezione fornisce pertanto indicazioni di principio, esprimendo il parere nei termini di cui in motivazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.