Partecipazione societaria in house e controllo analogo congiunto dopo le modifiche statutarie (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 116 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Sezione regionale di controllo reso ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 sull’acquisizione di una partecipazione societaria verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria dell’ente, nonché l’affidabilità delle stime, in una valutazione di coerenza e ragionevolezza delle conclusioni. Resta fermo che la valutazione di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria costituisce un onere motivazionale gravante sull’amministrazione, cui spetta il confronto tra gestione diretta ed esternalizzata. L’atto deliberativo, per le società in house, deve dare conto dell’effettivo esercizio del controllo analogo congiunto, che, se assicurato da apposita convenzione e da adeguate modifiche statutarie, supera i rilievi di un precedente parere negativo. Il parere favorevole non equivale a riesame del precedente provvedimento, non essendo previsto alcun gravame avverso i pareri resi in materia.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una deliberazione consiliare con cui ha autorizzato l’acquisizione di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, operante in regime di in house providing nella gestione sostenibile del territorio, nella tutela ambientale e nella manutenzione del verde e delle pertinenze stradali.
Un precedente parere della stessa Sezione aveva ravvisato un elemento distonico rispetto al modello del controllo analogo congiunto. I soci della società hanno quindi adottato una convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e modifiche statutarie, istituendo un organismo di controllo coordinato. L’ente ha così depositato una nuova istanza di parere, incentrata sulla documentazione sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro dell’art. 5 del T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, e i parametri di scrutinio: necessità della società per le finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Richiama le Sezioni riunite di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che hanno qualificato la funzione come peculiare attività di controllo, e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, sul perimetro oggettivo.
Su quest’ultimo punto la Sezione precisa che la richiesta non costituisce riesame del precedente parere negativo, poiché l’ordinamento non prevede forme di gravame avverso i pareri resi ai sensi dell’art. 5. La nuova istanza si fonda su elementi di novità: modifiche statutarie e convenzione per il controllo analogo congiunto. Sussistono pertanto l’ammissibilità soggettiva, essendo l’atto adottato dal Consiglio, e quella oggettiva, acquisendo l’ente la posizione di socio.
Nel merito, la Sezione verifica il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici e il controllo analogo, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla necessità che i soci incidano sulle decisioni fondamentali della società. Rileva come la convenzione quinquennale istituisca un Comitato per il controllo e il coordinamento soci, con poteri di approvazione preventiva e vincolante degli atti strategici, e come lo statuto preveda il recepimento delle deliberazioni del Comitato da parte degli organi sociali e il diritto di ciascun socio di chiedere informazioni e disporre ispezioni. Su tali basi ritiene superati i rilievi del precedente parere.
Quanto ai parametri economico-finanziari, l’istruttoria si fonda su un business plan triennale e sui dati di bilancio. La Sezione dà atto che la società non versa in perdita strutturata, non ha indebitamento bancario e presenta risultati positivi; l’ingresso dell’ente consentirà di superare il milione di fatturato, integrando il requisito dell’art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P.. Valuta inoltre la sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo e la coerenza dell’operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea. Il Collegio conclude dichiarando la conformità dell’atto deliberativo ai parametri dell’art. 5 e l’assenza di elementi ostativi all’acquisizione.
Nota della Redazione
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