Conto del consegnatario incompleto e cumulativo: irregolare senza discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 178 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le partecipazioni consortili detenute da un ente pubblico rientrano tra i beni per i quali sussiste l’obbligo della resa del conto giudiziale, in forza dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL e, più in generale, a tutti gli enti ricompresi nel perimetro della giurisdizione contabile. Il conto del consegnatario che ometta la scritturazione di tali partecipazioni è incompleto e non regolarmente parificato con le scritture dell’Ente, con conseguente declaratoria di irregolarità e diniego del discarico, anche in assenza di ammanchi. Parimenti irregolare è il conto che cumuli in un unico documento gestioni riferibili a più agenti contabili, poiché la rendicontazione cumulativa è inidonea a rappresentare i risultati della gestione e a individuare le responsabilità di ciascun soggetto. È invece superata la contestazione relativa al mancato deposito iniziale della relazione ex art. 139 c.g.c., quando essa sia prodotta in sede istruttoria con contenuti idonei a integrare, seppure ex post, l’adempimento.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dal consegnatario dei titoli azionari di una Camera di Commercio, per il periodo 01.01.2019-20.03.2019, relativo all’ultima gestione dell’agente contabile.

Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha contestato tre profili: la mancata inclusione nel conto delle partecipazioni detenute dall’Ente in due consorzi; la natura cumulativa del conto, comprensivo di due distinte gestioni; il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente ha depositato memoria difensiva, eccependo in particolare che la partecipazione a uno dei consorzi risaliva al 1958 e non era stata inserita nei conti successivi a un precedente giudizio di discarico, e che il cumulo si era reso necessario per l’impossibilità dell’agente uscente di rendere il conto alla scadenza di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla discrepanza tra i valori esposti nel conto e quelli del conto del patrimonio dell’Ente, pari a 263.228,45 euro, interamente riconducibile all’omessa scritturazione delle due partecipazioni consortili. Richiamando l’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, la Corte afferma che azioni e quote societarie sono beni per i quali sussiste l’obbligo della resa del conto, secondo un principio di rango costituzionale esteso a tutti gli enti soggetti alla giurisdizione contabile.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la Corte dei conti è fornita di giurisdizione anche sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie, e la giurisprudenza costituzionale che qualifica il giudizio di conto come procedimento necessario e ineludibile a tutela di interessi generali. Restano esclusi solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere o del custode.

Applicando tali principi, l’omessa iscrizione della quota detenuta nel consorzio ZIP costituisce irregolarità non sanabile: da essa dipendono la qualità di consorziato e la titolarità dei diritti partecipativi. Analoghe conclusioni valgono per la partecipazione nell’altro consorzio, che comporta l’obbligo di contribuzione annuale e il diritto di voto in assemblea. La Corte riconosce che l’Ente si è conformato alle indicazioni di un precedente discarico e che il controllo esercitato risulta effettivo, ma ciò non basta: il conto resta incompleto e non regolarmente parificato. Il richiamo a una precedente pronuncia della stessa Sezione, in tema di conto privo del visto di parificazione, conferma che una volta inserite le partecipazioni nel patrimonio dell’Ente sorge l’obbligo della resa del conto e che i valori devono corrispondere a quelli patrimoniali.

Il secondo profilo è parimenti fondato. La rendicontazione cumulativa rende il documento inidoneo a rappresentare i risultati della gestione: ciascun conto va reso separatamente e per ciascuna gestione va compilato il modello ufficiale, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile. L’immutata consistenza delle scritture alle date indicate non elimina il vizio, perché resta impossibile individuare i fatti di gestione e le responsabilità di ciascun soggetto. Irrilevante è l’eccezione dell’agente uscente, tenuto per legge alla resa del conto al termine della gestione.

È invece superata la contestazione sul mancato deposito della relazione ex art. 139 c.g.c., essendo stata prodotta in sede istruttoria una relazione illustrativa idonea, per contenuti e dettaglio, a integrare l’adempimento. In assenza di ammanchi il conto non può comunque essere dichiarato regolare né l’agente ammesso al discarico; nulla si provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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