Art. 526.

Art. 526.

Impugnazione per violenza o dolo

La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

Libro II — Delle successioni