Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 73 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. L’intervenuto deposito dei conti giudiziali, con la conseguente parificazione, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto n. 160/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Successivamente l’ente locale ha trasmesso la relativa documentazione tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Su tali basi, per evidenti ragioni di economia processuale, il giudizio non ha più ragione di proseguire.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del procedimento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), la Corte ribadisce che il giudizio per resa di conto ha natura giurisdizionale, pur nella sua strumentalità rispetto al giudizio di conto.
Da tale qualificazione discende la necessità di definire il procedimento con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La Corte esclude che la forma di definizione possa variare in ragione del contenuto del decreto monocratico, non ricavandosi dalla norma alcuna differenziazione tra accoglimento e rigetto del ricorso.
Il Giudice procede pertanto alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, richiamando le conclusioni rassegnate in udienza dal Pubblico ministero. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. Non si provvede sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, e gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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