Conto giudiziale regolare per analiticità anche senza conto autonomo del subagente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 399 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione da parte del subagente che abbia operato in via esclusiva, in luogo dell’agente contabile principale, non è ostativa alla dichiarazione di regolarità del conto e al discarico degli agenti. In assenza di ammanchi, il livello di analiticità delle scritture, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere. Resta fermo il rilievo della irregolarità formale, ma essa non assume valore preclusivo quando la gestione è ricostruibile e le spese risultano ammissibili e conformi all’ordinamento regionale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione delle minute spese dell’Ufficio Stampa della Regione Veneto per l’esercizio 2017. Il conto, reso da due agenti contabili, è stato depositato in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della stessa Sezione, che ne aveva disposto la ricompilazione. Il Magistrato istruttore, con la relazione di irregolarità, ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza del conto.
L’istruttoria ha evidenziato una gestione sostanzialmente regolare, ma ha fatto emergere un profilo di irregolarità: il subagente non aveva compilato un autonomo documento di rendicontazione. La difesa di uno degli agenti ha sostenuto che l’agente si era attenuto all’ordinanza di ricompilazione e che, in capo al sostituto, non sussisteva alcun obbligo di redigere un conto separato, non ricorrendo alcuna delle fattispecie di gestione plurisoggettiva previste dalla disciplina di contabilità. La questione è così giunta all’esame del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la composizione del conto e la sua conformità ai modelli regionali. La rendicontazione si riferisce a un ordine di accreditamento corrispondente a un’apertura di credito di euro 20.000,00. Il conto di sintesi espone anticipazioni per euro 14.014,43, con pagamenti di pari importo e un residuo non utilizzato di euro 5.985,57. Il conto analitico elenca 24 operazioni, con pagamenti di competenza del funzionamento dell’ufficio.
La Corte rileva che i fatti di gestione sono stati posti in essere da un unico soggetto, il subagente, il quale ha operato non saltuariamente in sostituzione dell’agente principale, ma in via esclusiva. Questa circostanza, secondo il Collegio, avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione, anche per l’esatta individuazione delle relative responsabilità.
Tale profilo di irregolarità, tuttavia, non viene ritenuto ostativo. Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla delibera regionale di autorizzazione.
Il Collegio richiama la disciplina regionale che elenca le tipologie di spesa ammesse, tra cui l’acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni, specificata dalla delibera di giunta. La gestione del fondo economale è avvenuta in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
In definitiva, pur con i rilievi esposti, la gestione è considerata sostanzialmente regolare. In assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti ammessi a discarico. Non essendovi statuizione di condanna, non si provvede sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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