Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere dopo il deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 60 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, instaurato dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 c.g.c., il successivo deposito dei conti da parte dell’agente contabile, con documentazione parificata e corredata del parere dell’organo di revisione interno, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il procedimento di resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto emanato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato di fissare un termine perentorio all’agente contabile esterno — gestore di una struttura ricettiva — per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria per la grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto n. 100/2024 il Giudice ha fissato il termine. L’ente locale ha poi trasmesso la documentazione tramite l’applicativo DAeD. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Dall’esame degli atti i conti giudiziali depositati risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. L’adempimento è quindi intervenuto nel corso del giudizio, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia sulla resa del conto.

Il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 21.03.2005) e la giurisprudenza della stessa Sezione (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 31.12.2020), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale: è disciplinato da norme che ne regolano tutte le fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica.

Tale forma di definizione, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.

Il Giudice procede pertanto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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