Opposizione allo stato passivo, onere di contestazione delle autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 48 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il provvedimento di esclusione del credito dal passivo fallimentare si fondi su due distinte e autonome rationes decidendi, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, essendo la motivazione non impugnata divenuta definitiva e non potendo in nessun caso la sua caducazione produrre l’annullamento della decisione. Il giudice dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., stante la natura impugnatoria, sia pur sui generis, del giudizio, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quando la pronuncia adottata sia inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società di costruzioni non ammetteva al passivo il credito di un concessionario della riscossione, in ragione della tardività dell’insinuazione e della possibile duplicazione di crediti già ammessi su istanza di un diverso agente della riscossione. Proposta opposizione, il Tribunale la respingeva, rilevando che la domanda era stata rigettata dal giudice delegato per due distinte e autonome ragioni e che il motivo relativo alla duplicazione non era stato specificamente impugnato.

Il concessionario ricorreva per cassazione articolando tre motivi: la violazione del principio dispositivo e dell’onere di allegazione del curatore, la non imputabilità del ritardo e la soggettività distinta del concessionario subentrato, infine l’erronea attestazione del raddoppio del contributo unificato. L’intimato fallimento non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, connessi tra loro. Il tribunale non aveva affatto addossato al concessionario l’onere di dimostrare la diversità dei propri estratti di ruolo da quelli già ammessi, bensì aveva constatato che il provvedimento del giudice delegato si fondava su due distinte e autonome rationes decidendi: la tardività della domanda e la duplicazione dell’ammissione dei medesimi crediti.

Il collegio di merito aveva dato applicazione al principio per cui l’omessa impugnazione di una ratio decidendi del provvedimento impugnato rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata. Le doglianze muovevano dal presupposto che l’esclusione fosse stata disposta per la sola tardività, senza contestare specificamente l’interpretazione del provvedimento offerta dal tribunale quanto alla sua natura di decisione a due capi autonomi.

Ne derivava la definitività dell’accertamento compiuto in sede di verifica circa la duplicazione del credito e, dall’altro lato, l’inammissibilità delle censure, che non coglievano appieno le ragioni fondanti il provvedimento impugnato.

Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020, secondo cui è riservata al giudice la valutazione del presupposto processuale che determina in astratto il raddoppio del contributo, ossia l’aver adottato una pronuncia integrale di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Richiama altresì Cass. n. 4346 del 2024, che ha esteso tale obbligo di attestazione al giudice dell’opposizione allo stato passivo. Nel caso di specie il tribunale aveva respinto integralmente l’opposizione, sicché il presupposto sussisteva.

Il motivo relativo alle spese è inammissibile, poiché prospettato in termini incoerenti rispetto al contenuto della decisione impugnata e solo nell’auspicio di un accoglimento del ricorso. Il ricorso è respinto, con attestazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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