Confini con il proprietario fallito: la causa va al tribunale fallimentare anche per il solo accertamento (Cass. civ. Sez. II n. 4367 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l’inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l’azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell’attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento). (Rv. 677460-01)
Il Fatto
Nel 2012 alcuni comproprietari avevano venduto a una società agricola un terreno a Sassari, sul quale l’acquirente aveva realizzato un impianto a biomasse; nel 2013 la società aveva ceduto il diritto di superficie a una società di leasing con contestuale lease back. Nel 2015 la società agricola era stata dichiarata fallita.
Nel 2016 uno dei venditori, proprietario del fondo confinante, ha citato il fallimento e la società di leasing chiedendo il regolamento dei confini e la condanna alla restituzione della porzione occupata senza titolo. Il Tribunale di Sassari ha dichiarato l’improcedibilità per competenza del tribunale fallimentare; riassunta la causa, il Tribunale di Padova ha accertato il confine dichiarando improcedibili le altre domande. La Corte d’appello di Venezia, su appello del fallimento, ha dichiarato improponibili le domande: l’azione ha finalità recuperatoria, anche gli accertamenti premessi a pretese verso la massa sono attratti dalla procedura, e occorre la presenza di tutti i titolari di diritti sull’immobile. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio: se vi è stato sconfinamento, comporta l’obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta (Cass. n. 8693/2019). Nel sistema degli artt. 52 e 95 l.fall. ogni pretesa a contenuto patrimoniale verso il fallito va azionata con l’accertamento del passivo, senza eccezioni per le domande litisconsortili (Cass. n. 17035/2011). Secondo il ricorrente, non riproposta in appello la domanda di condanna, la pronuncia dichiarativa non avrebbe turbato la liquidazione. La Corte non condivide: l’accertamento del confine ridefinisce i fondi e l’effetto eventualmente sfavorevole sul patrimonio del fallito si ripercuote sul valore dell’attivo, con lesione della par condicio creditorum. Anche le azioni di accertamento subiscono la vis attractiva quando costituiscono presupposto di una successiva condanna (tra le altre, Cass. nn. 19914/2017, 15982/2018, 26723/2024); qui il pregiudizio per la massa è ancora più diretto.
Anche il secondo motivo è infondato. Nell’azione di regolamento di confini, come nella rivendica, non vi è litisconsorzio necessario tra i comproprietari, ciascuno legittimato a tutela della cosa comune (S.U. n. 2006/1966). Dal lato passivo, però, il contraddittorio va esteso a tutti coloro che vantino diritti reali sulla zona o sulle opere che vi insistono, per l’inscindibilità dell’obbligazione dedotta (Cass. nn. 8689/2000, 9510/1997). Il diritto di superficie è un diritto reale su cosa altrui, autonomo rispetto alla proprietà: la società fallita non può rappresentare la superficiaria, a differenza di quanto accade tra comproprietari. La mancata riproposizione della domanda di condanna verso il fallimento non rende scindibili le due posizioni: si darebbe vita a due accertamenti con il rischio concreto di giudicati contrastanti.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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