Revocazione travolta dalla cassazione della sentenza revocanda (Cass. civ. Sez. II n. 49 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Proposti contro la stessa sentenza il ricorso per revocazione e il ricorso per cassazione, qualora la sentenza sia annullata in accoglimento del ricorso di legittimità, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia rigettato o dichiarato inammissibile la revocazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza che giudica sulla revocazione, rescindente o rescissoria, o che la rigetta, è atto dipendente dalla sentenza revocanda ed è travolta dal suo annullamento. Il ricorrente non ha più interesse a una ulteriore pronuncia di legittimità, perchè l’oggetto dell’impugnazione è venuto meno. La circostanza che l’errore denunciato sia qualificabile come revocatorio o come errore di giudizio resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
Due coniugi impugnavano per revocazione la sentenza n. 8009 del 2017 della Corte d’Appello di Roma e, contestualmente, proponevano ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. La Corte d’Appello, con la pronuncia poi impugnata, dichiarava inammissibile la richiesta di revocazione, rilevando che la sentenza revocanda si era pronunciata espressamente sul punto e che l’errore denunciato era al più un errore di diritto, non un errore revocatorio.
Nel frattempo il ricorso per cassazione avverso la sentenza revocanda veniva accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Il ricorrente ha quindi impugnato per cassazione la sentenza di inammissibilità della revocazione, deducendo la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione solo apparente, e la violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito qualificato come errore di giudizio quello che sarebbe stato un errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nel suo complesso, ritenendo assorbente una ragione di ordine processuale rispetto ai motivi di merito. Richiama il principio già espresso da Sez. 3, Ordinanza n. 23780 del 03/08/2023 e dalle Sezioni Unite n. 1520 del 2016: il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse a una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione.
La ragione è strutturale. La sentenza che decide sulla revocazione è atto dipendente dalla sentenza revocanda. L’annullamento di quest’ultima, integrale o limitato al capo oggetto di revocazione o ai capi da esso dipendenti ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., fa venir meno l’oggetto stesso del giudizio di revocazione e travolge la pronuncia rescindente e rescissoria, oppure la pronuncia di rigetto. Il giudice della revocazione, se investito della causa dopo l’annullamento, dovrebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse.
La Corte richiama anche l’ordinanza Sez. V n. 29523 del 2023, menzionata dal ricorrente, che conferma lo stesso indirizzo: se il giudizio di cassazione, non sospeso, si è già concluso con l’annullamento della sentenza, l’eventuale pronuncia di revocazione resterebbe priva di oggetto. L’accoglimento del ricorso per cassazione, indipendentemente dall’esito del giudizio di rinvio, impedisce la prosecuzione del giudizio di revocazione.
Nel caso concreto è pacifico l’intervenuto annullamento, a opera della sentenza di questa Sezione n. 22654 del 2022, della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8009/2017, in ragione del favorevole esito del ricorso per cassazione. Ne deriva che il ricorso avverso la sentenza di inammissibilità della revocazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. I motivi che investono la qualificazione dell’errore come revocatorio o di giudizio restano assorbiti.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 8.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA. Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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