Metodo mafioso e minaccia silente nell’estorsione aggravata (Cass. pen. Sez. VI n. 4910 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione e usura, l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non presuppone l’ostentazione della mafiosità né l’appartenenza dell’agente all’associazione. È sufficiente un messaggio intimidatorio “silente”, quando l’associazione ha raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, anche implicito, o il ricorso a specifici atti di violenza o minaccia. L’aggravante ha natura oggettiva e opera a carico di tutti i concorrenti che abbiano conosciuto l’impiego del metodo mafioso, o lo abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Essa può concorrere con l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., perché la prima sanziona la maggiore pericolosità individuale dell’associato, la seconda la maggiore capacità intimidatoria della condotta.

Il Fatto

La vicenda riguarda una estorsione e un rapporto usurario consumati in danno di una persona offesa, originati dal preteso subentro di un soggetto in un credito già estinto vantato verso un terzo defunto. Alla vittima venivano rivolte minacce di morte, anche con esibizione di un’arma, e le si imponeva di non commerciare nella zona con il proprio prodotto, mentre i suoi spostamenti erano monitorati.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva ravvisato l’aggravante del metodo mafioso. La Corte di appello di Catanzaro, con una prima pronuncia, l’aveva esclusa ritenendo mancante qualunque evocazione della forza intimidatrice del vincolo associativo. Su ricorso, la Sez. II della Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza limitatamente a tale punto. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha riconosciuto l’aggravante e rideterminato le pene. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo travisamento delle prove e la mancanza di prova dell’appartenenza dei ricorrenti all’associazione mafiosa.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla sussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell’avvalimento del metodo mafioso. La Corte ribadisce che non è necessaria la prova dell’appartenenza dell’agente all’associazione, né che la condotta si sia tradotta in una formale ostentazione della mafiosità. Basta ingenerare nella vittima l’opinione che l’agente appartenga a un gruppo di tipo mafioso.

Il Collegio richiama i principi affermati nella sentenza di annullamento della Sez. II e la giurisprudenza di legittimità in materia. È sufficiente l’utilizzo di un messaggio intimidatorio “silente” quando l’associazione ha raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, o il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. III n. 44298 del 18.06.2019, Di Caprio; Sez. II n. 26002 del 24.05.2018, Pizzimenti). L’aggravante ha poi natura oggettiva e vale a carico di tutti i concorrenti che abbiano saputo dell’impiego del metodo mafioso o lo abbiano ignorato per colpa (Sez. IV n. 5136 del 02.02.2022, Arlotta).

La Corte passa quindi a verificare gli elementi valorizzati dalla sentenza di appello e li ritiene corretti. Le condotte ascritte agli imputati e ricostruite nei gradi di merito risultano connotate dal metodo mafioso: il pretesto del credito vantato dal terzo defunto, il tono imperativo della richiesta, le minacce di morte “talaltra più contenute e per questo più sinistre”, la mediazione di uno degli imputati con modi allusivi e riferimenti a un noto centro criminale. Nella motivazione si richiamano le dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito di aver omesso inizialmente i nomi di alcuni imputati per timore di coinvolgere soggetti di elevata caratura criminale, temendo per la propria incolumità.

La Corte evidenzia infine che la sentenza impugnata ha aggiunto ulteriori elementi: il protrarsi di un rapporto usurario già esaurito, il monitoraggio degli spostamenti della vittima, l’intimazione a non commerciare nella zona, le minacce rivolte anche all’ambito familiare della persona offesa. Su questa base il riconoscimento dell’aggravante risulta corretto.

Il Collegio conferma il concorso tra l’aggravante oggettiva del metodo mafioso e quella, soggettiva, di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamando Sez. II n. 15429 del 08.03.2024, Zagaria e Sez. I n. 38770 del 22.06.2022, Iaconis. Le due circostanze hanno funzioni distinte e possono coesistere anche quando il delitto sia commesso da chi non è associato. Ne deriva il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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