Divieto d’uso del nome non violato esclude elusione del provvedimento civile (Cass. pen. Sez. VI n. 4912 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta, commissiva od omissiva, è configurabile come elusione di un provvedimento del giudice civile soltanto se contrasta con la formulazione letterale dell’obbligo imposto o con l’interesse tutelato mediante l’imposizione dell’obbligo stesso. Ne consegue che non integra il reato di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen., nel testo vigente ratione temporis, il mero richiamo, nelle locandine pubblicitarie, alla pregressa appartenenza dell’artista al gruppo musicale, quando sia espressamente indicata la data di uscita dal gruppo e non vi sia attribuzione a sé della denominazione, né proposizione come continuatore della tradizione musicale.
Il Fatto
La parte civile, una società titolare della denominazione di un noto gruppo musicale, propone ricorso per cassazione, ai soli fini civili ex art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli aveva confermato, rigettando l’appello del pubblico ministero e della parte civile, l’assoluzione di un artista dal reato di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen.
La questione riguarda le locandine dei concerti tenuti nel 2017, nelle quali l’artista si era presentato come voce storica del gruppo «sino al 2012». La parte civile lamenta che tale condotta, pur senza creare confusione con il gruppo, abbia trasmesso al pubblico l’idea che l’artista fosse l’unico depositario dell’eredità artistica del complesso.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI muove dalla ricostruzione dei provvedimenti inibitori adottati dal Tribunale civile e confermati in secondo grado. Il divieto di utilizzo del nome del gruppo, osserva la Corte, non può spingersi fino a impedire il riconoscimento del lavoro svolto in passato dall’artista nell’ambito del noto complesso.
Il mero richiamo alla pregressa appartenenza, con espressa indicazione dell’anno di uscita dal gruppo, resta dunque estraneo al perimetro degli obblighi imposti con i provvedimenti inibitori. Non sussiste, di conseguenza, la violazione della norma incriminatrice nella formulazione vigente ratione temporis, precedente alla modifica del 2018 e corrispondente all’attuale comma 3 dello stesso articolo.
La Corte enuncia il criterio interpretativo generale: una condotta è elusiva di un provvedimento del giudice civile solo se contrasta con la formulazione letterale dell’obbligo imposto — nel caso di specie, l’impegno a non usare o far usare la denominazione — oppure con l’interesse tutelato, costituito dall’uso esclusivo della denominazione stessa.
Nel caso concreto nessuna delle due condizioni ricorre. L’artista non ha attribuito a sé la denominazione del gruppo, ciò che del resto è escluso dalla sua presentazione come artista individuale e non come componente del complesso. Né si è proposto come continuatore della tradizione musicale, avendo precisato che la propria appartenenza era cessata nel 2012.
Il ricorso, che reitera questioni già esaminate dai giudici di merito, è pertanto infondato. Da ciò deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
- Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso