Pene accessorie applicabili d’ufficio in appello e durata dell’interdizione (Cass. pen. Sez. VI n. 6528 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene accessorie, il giudice d’appello può applicare d’ufficio quelle non irrogate dal giudice di primo grado, ancorché la specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero, trattandosi di pene che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa. La durata dell’interdizione dai pubblici uffici è però stabilita in misura fissa dall’art. 29 cod. pen. e va contenuta in cinque anni quando la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione. Al ridimensionamento della misura illegittimamente applicata può provvedere direttamente la Corte di cassazione, con annullamento senza rinvio limitato alla pena accessoria.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente di un ufficio giudiziario, era stata condannata in primo grado per essersi appropriata di emolumenti a titolo di indennità di trasferta, in violazione delle modalità di ripartizione previste dall’art. 133 d.P.R. n. 1229/1959. Il fatto, contestato originariamente come abuso d’ufficio, era stato riqualificato nel più grave art. 314 cod. pen.
La Corte di appello aveva confermato la condanna, applicando d’ufficio anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, non disposta in primo grado. La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione del divieto di reformatio in peius e l’illegittimità della pena accessoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta i primi motivi e accoglie solo l’ultimo. Sul piano della correlazione tra imputazione e sentenza, la Corte ribadisce che non ogni modificazione dell’accusa integra violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.: occorre una trasformazione radicale del fatto, idonea a generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio difensivo. Il controllo non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza.
Nel caso concreto gli elementi materiali dell’ipotesi ritenuta in sentenza erano già presenti nella contestazione originaria, e la difesa aveva potuto interloquire all’esito dell’istruttoria e contestare la qualificazione in appello. La riqualificazione era prevedibile e non attribuisce il diritto alla rimessione nel termine per i riti alternativi.
Nel merito, la Corte conferma la natura pubblica delle somme, dovute per il servizio svolto, ed esclude la derubricazione nell’art. 646 cod. pen., prospettazione che guarda solo alla fase distributiva. Conferma altresì l’esclusione della buona fede, valorizzando la mancata risposta alle richieste delle persone offese.
Sul motivo accolto, la Corte afferma che è legittima l’applicazione d’ufficio delle pene accessorie non irrogate in primo grado. Tuttavia l’interdizione perpetua è erronea: la durata va fissata in cinque anni se la pena inflitta è inferiore a tre anni, essendo la misura stabilita in misura fissa dall’art. 29 cod. pen. La Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena accessoria, sostituendola con l’interdizione temporanea.
Nota della Redazione
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