Ricorso avverso sentenza del rinvio su punti già decisi: inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 9171 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata per cassazione, a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente. La censura che riproponga una questione già esaminata e risolta dal giudice di legittimità è pertanto non consentita, anche quando sia formulata come richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale. È invece inammissibile per carenza di interesse, e non per difetto di legittimazione, il ricorso di chi, avendo ottenuto dal giudice del rinvio il risultato già perseguito e conseguito con un motivo accolto in sede rescindente, chieda una pronuncia di segno opposto. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, prospettata in via subordinata, non può essere esaminata quando l’interesse che la sottende è ormai soddisfatto.

Il Fatto

Una persona, cittadina italiana, era destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga per l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva pronunciata nei suoi confronti all’esito di un processo svoltosi in contumacia e senza assistenza difensiva. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14.11.2024, ne aveva disposto la consegna.

Avverso tale decisione l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione. La Sesta sezione penale, con sentenza n. 46360 del 12.12.2024, in accoglimento del terzo motivo, aveva annullato con rinvio, ritenendo opponibile il motivo facoltativo di rifiuto volto all’esecuzione della pena in Italia. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 05.02.2025, aveva rifiutato la consegna e disposto che la pena fosse eseguita in Italia. Contro questa decisione l’interessato ha proposto nuovo ricorso, dolendosi del mancato accoglimento delle censure sulle cause di rifiuto obbligatorio e chiedendo, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul motivo principale, la Corte rileva che la censura si scontra con il limite dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen.: la sentenza del giudice del rinvio è impugnabile solo per motivi che non riguardino i punti già decisi dalla Cassazione. La norma impedisce che il decisum del giudice di legittimità venga rimesso in discussione attraverso l’impugnazione della pronuncia successiva.

La Corte richiama la propria giurisprudenza di piena compatibilità costituzionale della regola, valorizzando la necessità che ogni procedimento abbia termine e il principio della tendenziale irrevocabilità delle decisioni della Cassazione, coerente con la funzione di giudice ultimo della legittimità riconosciuta dall’art. 111 Cost. (Sez. 2, n. 41461 del 06.10.2004).

Nel caso concreto, il punto relativo all’impossibilità di rifiutare la consegna nell’ipotesi di mandato emesso per l’esecuzione di pena irrogata in contumacia senza difensore — quando l’interessato abbia diritto a un nuovo processo — era già stato deciso dalla sentenza rescindente, che aveva esaminato anche il profilo di legittimità costituzionale. La censura attuale, pur riformulata come richiesta di investire la Corte costituzionale, investe lo stesso punto già risolto e va quindi ritenuta non consentita.

Quanto al motivo subordinato, concernente la compatibilità della disciplina europea sul mandato di arresto con il diritto a riaprire il processo contumaciale, la Corte ravvisa una carenza di interesse. Il motivo accolto in sede rescindente aveva come oggetto proprio la richiesta di esecuzione della pena in Italia, e la sentenza del giudice del rinvio ha integralmente recepito quei principi, accogliendo la domanda già formulata dal ricorrente. Non è ammissibile invocare in termini contraddittori l’interesse opposto a quello già fatto valere e soddisfatto.

Da ciò l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e, per la ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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