Ordine di demolizione giudiziale: nessuna motivazione rafforzata per l’inerzia (Cass. pen. Sez. III n. 7536 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna fotografa la situazione di fatto esistente al momento della commissione dell’illecito edilizio e non necessita di alcuna motivazione rafforzata in ordine all’attuale interesse pubblico alla sua esecuzione. L’ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero costituisce atto dovuto ed esecutivo di tale ordine, il cui presupposto è stato accertato in via definitiva con pronuncia passata in giudicato. L’obbligo di motivazione rafforzata, correlato all’evoluzione della situazione dell’immobile, opera esclusivamente per gli ordini di demolizione emessi dall’ente comunale. Il decorso del tempo e l’inerzia dell’autorità preposta non radicano alcun affidamento tutelabile in capo al privato, ma rafforzano il carattere abusivo dell’intervento.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile, relativa a un abuso edilizio, e della relativa ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero. Il ricorrente è chiamato nella fase esecutiva in qualità di erede del condannato.

Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e di alcune leggi regionali in materia di piano casa. La difesa sostiene che l’area sarebbe ormai lottizzata ed edificabile, che l’intervento rientrerebbe nella sanatoria prevista dalla normativa regionale e che il lungo tempo trascorso, unito all’inerzia dell’amministrazione, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento, imponendo al Comune una motivazione rafforzata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto alla demolizione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso infondato. La prospettazione difensiva si fonda su argomenti generici, in particolare sulla pretesa condonabilità dell’immobile, in realtà esclusa da un provvedimento comunale del 2017 per mancato deposito della documentazione necessaria e per la stessa natura dell’istanza, che non riguardava il condono di opere già realizzate, ma l’autorizzazione a modificarle.

Il giudice dell’esecuzione aveva peraltro evidenziato, con affermazione non contestata, che la consistenza stessa dell’immobile era stata modificata a seguito di ulteriori abusi, circostanza che priva di fondamento ogni valutazione in termini di conformità urbanistica sopravvenuta.

Il nucleo del principio riguarda l’assunto secondo cui l’ordine di demolizione disposto dal giudice necessiterebbe di una motivazione rafforzata. La Corte lo ritiene erroneo. Tale obbligo può trovare seguito solo in relazione agli ordini di demolizione emessi dall’ente comunale, rispetto ai quali la situazione dell’immobile va considerata in evoluzione, con autonoma valutazione dell’interesse pubblico. L’ordine di demolizione contenuto nella sentenza, invece, fotografa la situazione al momento della commissione dell’illecito, mentre l’ingiunzione del pubblico ministero è un atto dovuto, meramente esecutivo di tale ordine.

Il presupposto della demolizione è stato accertato in via definitiva dal giudice con affermazione passata in giudicato, dunque insuscettibile di ulteriori valutazioni, salvo quelle legate alla condonabilità dell’immobile, nella specie esclusa. Richiamando Cons. Ad. Plen. n. 9 del 17/10/2017, la Corte ribadisce che non può rilevare l’affidamento del titolare del bene sull’inerzia dell’autorità giudiziaria: il decorso del tempo, lungi dal radicare la posizione giuridica dell’interessato, rafforza il carattere abusivo dell’intervento, come confermato da Sez. 3 n. 38502 del 14/06/2024.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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