Esigenze cautelari e decorso del tempo: irrilevante il solo periodo trascorso (Cass. pen. Sez. III n. 7538 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo dall’inizio dell’esecuzione di una misura cautelare, qualunque essa sia, non è di per sé rilevante ai fini della revoca o della sostituzione della misura, esaurendosi la sua valenza nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima. Il fatto nuovo rilevante a norma dell’art. 299 cod. proc. pen. deve consistere in elementi di sicura valenza sintomatica del mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento. La prognosi di pericolosità, in tema di misure cautelari per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati fine, ma postula una valutazione complessiva, nella quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 3 settembre 2024, ha rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa dell’indagato avverso l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria del 3 luglio 2024. Quest’ultima, pur accogliendo parzialmente l’istanza di sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare, applicata per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 274, comma 1, lettera c), e 299, comma 2, cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. La difesa lamentava che il provvedimento impugnato si fondasse su formule di stile reiterative delle valutazioni del riesame, senza considerare elementi di segno contrario: l’inoperatività del sodalizio dal 2017, il periodo detentivo patito, il ruolo marginale nei reati fine, l’assoluzione dal reato più grave e l’esclusione dell’aggravante numerica.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La prospettazione difensiva si esaurisce in valutazioni di ordine fattuale, dirette a ottenere una diversa analisi di circostanze già adeguatamente considerate dal giudice dell’appello cautelare. Il Tribunale, a fronte di un quadro di rilevante significatività, basato sulla gravità dei reati e sul carattere permanente della partecipazione associativa, ha ritenuto le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione sufficienti a evitare la reiterazione degli illeciti ex art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., a fronte di una condanna in secondo grado a pena detentiva significativa.

La doglianza è inoltre articolata in termini generici: il ricorrente non deduce la decisività degli elementi nuovi, che non possono essere considerati tali. Né l’aiuto minimo nei reati fine, né l’assoluzione dal reato più grave, né l’esclusione dell’aggravante, dei quali non si deduce mai la decisività, valgono a suffragare l’affievolimento delle esigenze cautelari.

La Corte ribadisce il principio costantemente affermato in materia: il mero decorso del tempo non è rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nella disciplina dei termini di durata massima della custodia, e necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare l’affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 4 n. 17470 del 2024; Sez. 1 n. 19818 del 2018; Sez. 1 n. 24897 del 2013). Il fatto nuovo deve perciò consistere in elementi di sicura valenza sintomatica del mutamento delle esigenze cautelari (Sez. 3 n. 43113 del 2015; Sez. 2 n. 1858 del 2013; Sez. 6 n. 47819 del 2003).

Il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato dal giudice che emette l’ordinanza cautelare a norma dell’art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ma non deve costituire oggetto di analoga valutazione ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione (Sez. 2 n. 47120 del 2021; Sez. 2 n. 12807 del 2020; Sez. 2 n. 46368 del 2016). In tema di reato associativo, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio né alla data ultima dei reati fine, ma ha a oggetto la possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento criminale, postulando una valutazione complessiva (Sez. 3 n. 16357 del 2021; Sez. 2 n. 19341 del 2017).

All’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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