Inammissibile il ricorso generico: niente prescrizione maturata dopo l’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 9336 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando i motivi siano privi di specificità e del tutto assertivi, non indicando i capi o i punti investiti né le ragioni di diritto e i dati di fatto che li sorreggono. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve all’onere motivatorio anche mediante valutazione sintetica e globale dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è ammesso solo quando la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, non formandosi un valido rapporto di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna innanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado. Il motivo deduce esclusivamente vizio di motivazione in ordine alla pena, chiedendo l’annullamento del provvedimento. Non emerge dal testo alcuna articolazione specifica della censura né l’indicazione dei punti della decisione investiti.

La questione approda in legittimità perché il ricorrente contesta la congruità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nella determinazione della pena, sostenendo che la motivazione sul punto sia carente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i motivi sono manifestamente infondati. Essi sono privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Non indicano chiaramente i capi o i punti ai quali il ricorso si riferisce né si coniugano con l’enunciazione di specifiche richieste e delle connesse ragioni di diritto e di fatto. Da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Sul merito sanzionatorio, la Corte osserva che i giudici del gravame hanno correttamente dato conto dell’applicazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Il primo giudice ha determinato la pena in misura largamente inferiore al medio edittale, giustificando lo scostamento con il breve tempo decorso tra le due violazioni e con i precedenti penali dell’imputata. L’onere motivatorio risulta così pienamente adempiuto.

La Corte richiama il principio per cui la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve al proprio compito anche mediante valutazione intuitiva e globale degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo). La discrezionalità è esercitata attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri normativi (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri).

Il sindacato di legittimità resta circoscritto ai casi in cui la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico: evenienza esclusa nel caso concreto. La Corte ribadisce infine che l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., impedendo di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello (Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005, Bracale; Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni).

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *