Misure alternative e collaboratori di giustizia: gradualità e ulteriore osservazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33315 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. Il principio di gradualità nell’accesso alle misure alternative governa anche la posizione dei collaboratori di giustizia, per i quali la collaborazione non determina un automatico diritto alla misura. Il giudizio di merito sui presupposti della concessione, se sorretto da motivazione congrua e immune da illogicità, è sottratto al sindacato di legittimità; la doglianza che solleciti una rivalutazione di quel giudizio è inammissibile.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare prevista dalla disciplina dell’art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dedicata ai collaboratori di giustizia.

Il ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’omessa o inadeguata valutazione di una serie di elementi favorevoli: il parere dell’equipe carceraria, il percorso di revisione critica e ravvedimento, l’importanza della collaborazione prestata, l’assenza di denunce recenti, il ripudio delle pregresse condotte e la recisione dei collegamenti criminali, il contegno tenuto durante gli arresti domiciliari, l’attaccamento al contesto familiare e il parere favorevole espresso dalla Direzione Nazionale Antimafia su istanza proposta quattro anni prima.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale di sorveglianza aveva dato atto degli elementi positivi: l’importanza della collaborazione, la recisione dei pregressi collegamenti criminali, il comportamento regolare del detenuto e un percorso carcerario connotato dalla fruizione di permessi premio. Su queste basi il ricorrente costruiva la censura di difetto di motivazione.

La Corte rileva che il Tribunale ha comunque ritenuto necessario, in conformità al più recente parere contrario della Direzione Nazionale Antimafia, un ulteriore periodo di osservazione in ambito intramurario. La decisione si fonda sull’allarmante biografia criminale del condannato e sull’elevatissima gravità dei fatti, commessi anche in tempi non risalenti, tra cui un delitto di associazione di tipo mafioso consumato sino al 2022, oltre a omicidi e numerosi altri reati.

La Corte ritiene che la motivazione sia congrue e immune da profili di illogicità e che sia conforme al principio di gradualità nell’accesso alle misure alternative, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia e valevole anche per i collaboratori di giustizia. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il tribunale può legittimamente disporre un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. V n. 637 del 2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407-01), principio ribadito dalla giurisprudenza successiva (Sez. I n. 30065 del 2025, Rv. 288564-01).

Il ricorso è pertanto dichiarato manifestamente infondato, in quanto rivolto a sollecitare una non consentita rivalutazione nel merito del giudizio circa la ricorrenza dei presupposti per la misura, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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