Motivazione per relationem dell’avviso di accertamento e sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 160 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni del verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell’Ufficio, ma esprime la condivisione delle conclusioni già acquisite e note al contribuente, senza pregiudizio per il contraddittorio. È sufficiente, a tal fine, il rinvio dell’atto impositivo al PVC notificato al contribuente. La medesima tecnica motivazionale è ammessa anche con riguardo all’atto di irrogazione delle sanzioni, sia quando esse siano contestuali all’accertamento del maggior reddito, sia quando siano emesse separatamente e richiamino atti già pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente perché in precedenza notificati. Il vizio di motivazione non discorre dalla presenza di elementi ulteriori rispetto a quelli essenziali, ma dall’assenza degli elementi atti a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio rettificava la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2007, all’esito di indagini finanziarie che avevano fatto emergere operazioni sottratte a imposizione sui conti nella sua disponibilità. La CTP di Firenze dava atto in parte della cessata materia del contendere su un rilievo e rigettava il ricorso nel resto.

L’appello del contribuente era dichiarato inammissibile dalla CTR; la Cassazione cassava la sentenza e, in riassunzione, la CTR rigettava nuovamente l’appello. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che dal PVC richiamato per relazione non fosse possibile comprendere da quale verifica fiscale fosse scaturita quella nei suoi confronti. Il motivo è infondato.

La Corte ribadisce il consolidato indirizzo sulla motivazione per relationem: la condivisione delle conclusioni del verbale non arreca pregiudizio al contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente (Cass. n. 32957 del 20/12/2018). È sufficiente il rinvio dell’avviso al PVC notificato (Cass. n. 29002 del 5/12/2017).

Quanto alle sanzioni, la motivazione per relationem è ammessa quando siano irrogate contestualmente all’accertamento (Cass. n. 11610 del 4/05/2021) e anche quando siano emesse separatamente, purché richiamino atti già pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente perché notificati.

Nel caso concreto l’atto impugnato richiamava i PVC tutti in precedenza notificati, la cui mancata conoscenza non era mai stata eccepita in giudizio. Irrilevante che un PVC non indicasse nominativamente la società presso cui il controllo aveva avuto innesco, né crea fraintendimento il richiamo ad altro verbale. Il contenuto dell’avviso era idoneo a consentire al contribuente di comprenderne le ragioni e di difendersi.

Il secondo motivo, sulla violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e del divieto di doppia imposizione, è inammissibile. La CTR ha accertato in fatto, con valutazione non rivedibile, l’autonomia tra le due operazioni: una annullata in autotutela, l’altra tuttora sub iudice. Non vi è violazione del giudicato, poiché i fatti sono diversi e autonomi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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