Indagini finanziarie e autonomia dell’accertamento rispetto ai PVC già acquisiti (Cass. civ. Sez. V n. 161 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avvenuta acquisizione di alcuni estratti conto non equivale ad aver già esaurito le indagini finanziarie: il contenuto informativo del documento previsto dall’art. 119 TUB, limitato allo svolgimento del rapporto, è meno analitico e completo di quello conoscibile tramite gli art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, che riguardano ogni rapporto e operazione, comprese quelle fuori conto. Ne consegue che il potere di accertamento relativo all’anno d’imposta non può ritenersi consumato, né la motivazione per relationem dell’avviso è illegittima quando richiami un PVC già noto al contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio rettifica la dichiarazione per il periodo d’imposta 2008, all’esito di indagini finanziarie da cui emergono prelievi e versamenti non giustificati sui conti nella sua disponibilità. La Commissione tributaria provinciale accoglie in parte il ricorso; il contribuente appella la parte di soccombenza.
La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello. Il contribuente ricorre in Cassazione con tre motivi, dolendosi della violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), 41-bis e 43 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54 e 57 del d.P.R. n. 633/1972, della violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in materia di motivazione, e della decisione assunta in camera di consiglio nonostante la richiesta di udienza pubblica. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sostiene che il potere di accertamento generale relativo al 2008 fosse già esaurito, perché i dati bancari richiamati nel PVC del 5 maggio 2010 erano già noti all’Ufficio all’epoca del precedente PVC del 9 ottobre 2009. La Corte esamina gli atti e rileva che solo con il PVC del 2010 gli operanti richiesero agli intermediari le movimentazioni di una serie di rapporti analiticamente indicati, comprensive delle operazioni extraconto. La richiesta, dunque, non era ancora avvenuta nel 2009.
Il collegio distingue nettamente i due piani documentali. Gli estratti conto allegati al PVC del 2009 riguardano solo le movimentazioni in conto di alcuni rapporti. Il loro contenuto, disciplinato dall’art. 119 TUB, si limita allo svolgimento del rapporto e non consente di conoscere le operazioni fuori conto. Le indagini finanziarie, invece, consentono di acquisire “notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata” e “dati, notizie e documenti” relativi a qualsiasi rapporto e operazione, come previsto dall’art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973.
Da qui la conseguenza: la disponibilità di alcuni estratti conto non equivale ad aver acquisito le risultanze delle indagini finanziarie. Il potere di accertamento non era quindi consumato, e le indagini risultano iniziate e completate solo dopo il 2009. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo censura la motivazione per relationem dell’avviso, che richiama il PVC del 2010 senza allegare gli estratti conto. La Corte ribadisce che l’art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 non impone di acquisire gli estratti conto, essendo sufficienti “dati, notizie e documenti” veicolati dagli intermediari. Richiama quindi l’indirizzo consolidato: la motivazione per relationem con rinvio al PVC è legittima, realizzando una economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio quando gli elementi sono già noti al contribuente (Cass. n. 32957 del 2018, Cass. n. 29002 del 2017). Il contribuente, peraltro, non ha contrastato analiticamente nei gradi di merito le singole operazioni, gravato com’era dell’onere della prova contraria.
Il terzo motivo denuncia la decisione assunta in camera di consiglio nonostante la richiesta di udienza pubblica. La Corte osserva che l’udienza si è tenuta il 10 dicembre 2021, nel vigore dell’art. 27 d.l. n. 137/2020. Richiamando Cass. Sez. V n. 6033 del 2023, afferma che la trattazione scritta è legittima ove carenze organizzative impediscano il collegamento da remoto, non esistendo un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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