Diffida ad adempiere illegittima se intimata dal contraente inadempiente (Cass. civ. Sez. II n. 361 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. è strumento offerto al contraente che sia già vittima dell’inadempimento dell’altro: essa presuppone che l’intimante sia adempiente o comunque non inadempiente e non può essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto. La sua funzione è fissare con chiarezza la posizione delle parti, consentendo al contraente adempiente di non restare vincolato all’altro fino alla pronuncia del giudice; l’infruttuosa scadenza del termine aggiunge un nuovo inadempimento a quello pregresso. Il motivo di cassazione che censuri una nullità processuale non tradottasi in effettivo pregiudizio difensivo è inammissibile per difetto di interesse. In tema di doppia conforme, il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che sono tra loro diverse.

Il Fatto

I promissari acquirenti di un terreno agricolo convennero in giudizio il promittente venditore davanti al Tribunale per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo del bene previo pagamento del residuo prezzo, con condanna al risarcimento del danno per il mancato adempimento e compensazione. Il venditore eccepì l’inadempimento degli attori, che non si erano presentati alla stipula del definitivo nonostante la diffida ad adempiere, e chiese la risoluzione del contratto.

Il Tribunale accolse la domanda principale, escludendo l’inadempimento dei promissari e ritenendo pretestuosa la diffida; la Corte d’Appello rigettò l’impugnazione. Il venditore propose ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per non avere il giudice di primo grado rigettato nel dispositivo la domanda riconvenzionale di risoluzione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse: dall’accoglimento della domanda principale di esecuzione in forma specifica del contratto di cui si chiedeva la risoluzione era implicito il rigetto della riconvenzionale, che la Corte d’Appello aveva comunque esaminato e respinto nel merito. Richiamato il principio per cui la nullità processuale non rientrante nei casi tassativi di rimessione al primo giudice e non tradottasi in effettivo pregiudizio difensivo va dedotta indicando specificamente il pregiudizio subito.

Il secondo motivo, centrale, censurava la mancata applicazione della risoluzione ope legis conseguente alla diffida. La Corte lo ha respinto rilevando che la diffida ad adempiere era stata inviata da chi non era ancora vittima dell’inadempimento altrui, mentre al momento della diffida l’inadempiente era il ricorrente, che aveva continuato a riscuotere gli acconti e a possedere il fondo. Il Collegio ha dato continuità al principio secondo cui il contraente che si avvale della diffida ex art. 1454 c.c. deve essere già vittima dell’altrui inadempimento, non potendo la diffida essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione.

Il terzo motivo lamentava violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2721 e 2726 c.c. La Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, ricordando che la censura sul prudente apprezzamento della prova è proponibile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e che il divieto di prova testimoniale del pagamento in contanti è derogabile previa concreta valutazione delle ragioni; nella specie rilevava la quietanza rilasciata e riconosciuta.

Il quarto motivo è stato respinto per l’operare della doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ.: il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto delle due decisioni. Il quinto motivo, sulla liquidazione delle spese processuali, è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato, spettando il compenso per la fase istruttoria e di trattazione anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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