La revocatoria del fondo patrimoniale non richiede l’esigibilità attuale del credito (Cass. civ. Sez. 3 n. 16251 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., la scientia damni del debitore che costituisce un fondo patrimoniale può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, quali la preesistenza del credito e la consapevolezza, in capo al debitore, della propria esposizione debitoria e della conseguente prevedibile esigibilità della garanzia prestata. Non è necessario che il credito sia già attuale ed esigibile al momento dell’atto dispositivo, essendo sufficiente la sussistenza di una ragione o aspettativa di credito, in coerenza con la funzione conservativa della garanzia patrimoniale generica propria dell’istituto. La costituzione del fondo patrimoniale finalizzata a soddisfare i bisogni della famiglia non esclude la revocabilità, rilevando le concrete modalità di destinazione convenzionalmente stabilite dalle parti.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito bancario, garantito da fideiussioni rilasciate dai soci di una società in liquidazione, conveniva in giudizio i fideiussori per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale gli stessi, nel dicembre 2012, avevano sottratto alla garanzia patrimoniale gli immobili di loro proprietà.
Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d’appello confermava la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria. Avverso la sentenza della corte territoriale i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza della consapevolezza di ledere le ragioni del creditore e la nullità della motivazione per la sua apparenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestavano la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito. Sul punto, i giudici di legittimità hanno precisato che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, e non già quando una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie abbia indotto a ritenere assolto l’onere: in tal caso, il sindacato è consentito esclusivamente per il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Ha inoltre rilevato che l’eventuale violazione dell’art. 2729 cod. civ. non era stata adeguatamente dedotta, non essendo stata contestata la carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Quanto alla dedotta irrilevanza della mancata richiesta di rientro o recesso da parte della banca, la Corte ha chiarito che la tutela revocatoria opera in un’accezione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza dei fatti costitutivi. L’azione non persegue scopi restitutori, ma tende a conservare la garanzia generica del patrimonio del debitore, anche in favore dei creditori meramente eventuali dei fideiussori.
I motivi concernenti la nullità della sentenza per motivazione apparente sono stati reputati infondati. La corte territoriale aveva infatti reso una motivazione conforme al c.d. minimo costituzionale, richiamando, con valutazione in fatto non sindacabile in cassazione, l’esistenza di un piano di rientro concordato tra la banca e la società, circostanza idonea a rendere i soci consapevoli del pregiudizio che l’atto dispositivo avrebbe arrecato alla garanzia fideiussoria. Il richiamo alla destinazione del fondo a interessi familiari non è stato ritenuto dirimente, in quanto ciò che rileva non è la destinazione in astratto ma le concrete modalità di assolvimento degli obblighi familiari convenzionalmente stabilite dalle parti.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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