Art. 928.
Pubblicazione del ritrovamento
Il podesta' rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Libro III — Della proprietà
Art. 928.
Pubblicazione del ritrovamento
Il podesta' rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
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