Art. 955.
Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Libro III — Della proprietà
Art. 955.
Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
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