Art. 987.

Art. 987.

Miniere, cave e torbiere

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere gia' aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolta' di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

Se il permesso e' stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennita' corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Libro III — Della proprietà