Obbligo di concentrazione e titoli esteri negoziati in Italia (Cass. civ. Sez. I n. 2738 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di concentrazione delle negoziazioni di strumenti finanziari sui mercati regolamentati, previsto dall’art. 25, comma 2, TUF nel testo applicabile ratione temporis e attuato dall’art. 8 del Regolamento Consob n. 11768/1998, si riferisce agli strumenti finanziari negoziati in Italia e non a quelli ivi emessi. Il vocabolo “trattati” va quindi inteso nel senso di “negoziati”, con la conseguenza che l’operatività fuori mercato è consentita solo in presenza di una preventiva autorizzazione del cliente e a condizione che l’esecuzione realizzi il miglior prezzo per il cliente. In tema di intermediazione finanziaria, l’inosservanza degli obblighi informativi genera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio, superabile solo con prova contraria dell’intermediario. Il concorso di una colpa grave dell’intermediario non esclude l’applicazione del limite di prevedibilità del danno ex art. 1225 cod. civ., che attiene alla misura e non all’esistenza del pregiudizio risarcibile.

Il Fatto

Un gruppo di investitori conveniva in giudizio una banca dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo la declaratoria di nullità e, in subordine, l’accertamento dell’inadempimento della convenuta in relazione all’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers. Il tribunale rigettava le domande caducatorie e accoglieva quelle risarcitorie, disponendo la restituzione dei titoli. La banca proponeva appello e la Corte di appello di Roma lo accoglieva parzialmente, detraendo dal risarcimento liquidato in primo grado i rimborsi ottenuti nella procedura Chapter 11.

Avverso tale pronuncia la banca proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre la parte investitrice resisteva con controricorso. La questione centrale atteneva all’ambito applicativo dell’obbligo di concentrazione e alla distribuzione dell’onere probatorio nei giudizi di intermediazione finanziaria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che l’art. 8 del Regolamento Consob non si applicasse alle operazioni in esame, perché la locuzione “strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani” andrebbe riferita ai soli titoli emessi in Italia, mentre i titoli Lehman erano emessi in Lussemburgo. La Corte ha respinto la censura, rilevando che il vocabolo “trattati” non significa “emessi” in Italia, bensì “negoziati” in Italia.

L’argomento testuale è corroborato dal riferimento alla Direttiva 93/22/CEE, da cui ha tratto origine il c.d. decreto Eurosim, il cui art. 14, § 3, collega l’obbligo alla circostanza che la transazione verta su uno strumento negoziato su un mercato regolamentato dello Stato membro, non alla giurisdizione di emissione del titolo.

La Corte ha inoltre valorizzato la finalità dell’obbligo di concentrazione, risalente alla legge n. 1 del 1991: garantire trasparenza e attendibilità delle quotazioni. Sarebbe irragionevole applicare tale garanzia ai titoli emessi in Italia e non a quelli negoziati in Italia ma emessi all’estero. Sul punto è richiamato il precedente Cass. n. 3623 del 2016, relativo proprio a titoli quotati alla Borsa di Lussemburgo.

Con il secondo motivo la ricorrente contestava la presunzione del nesso causale. La censura è stata dichiarata inammissibile, in applicazione dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la Corte ha già affermato che dall’obbligo informativo gravante sull’intermediario scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico, pur suscettibile di prova contraria, come statuito da Cass. n. 33596 del 2021 e Cass. n. 35776 del 2023.

Il terzo motivo, relativo al grado di colpa, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di aderenza al decisum. Il quarto motivo, concernente l’assimilazione della colpa grave al dolo, è stato respinto nel merito: la Corte ha ribadito che l’imprevedibilità ex art. 1225 cod. civ. limita non l’esistenza ma la misura del danno, secondo un criterio di prevedibilità astratta riferita a una categoria di rapporti, richiamando Cass. n. 16763 del 2011 e Cass. n. 17460 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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