Inammissibile il ricorso che sovrappone motivi eterogenei di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 2734 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti cumulativamente e indistintamente vizi di natura eterogenea, riconducibili alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., giacché una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno del motivo, le singole censure. La mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione non è consentita, poiché non è ammissibile prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme sostanziali o processuali, che suppone accertati gli elementi di fatto, e il vizio di motivazione, che quegli stessi elementi intende rimettere in discussione. L’inammissibilità può essere superata solo se la formulazione del motivo consente di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, sì da consentirne l’esame separato come se fossero articolate in motivi distinti e singolarmente numerati.
Il Fatto
Una cliente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di intermediazione finanziaria e del conseguente ordine di acquisto di titoli obbligazionari, per essere la firma apposta sul contratto apocrifa e dunque per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 23 TUF. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità e condannando l’intermediario alla restituzione del controvalore investito.
La sentenza di appello aveva riformato in parte la decisione, condannando la cliente alla restituzione delle cedole riscosse sull’investimento. Contro tale pronuncia la cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la banca ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Sul primo motivo, concernente l’interpretazione della domanda di restituzione delle cedole, si afferma che la rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti indicati: ove ridondi in un vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; ove coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti, come error in judicando ex art. 360, comma 1, n. 3; o come error facti nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5. Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto il contenuto della domanda ricostruibile dal corpo dell’atto, in conformità all’indirizzo secondo cui il petitum è individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo.
Quanto al secondo motivo, l’importo richiesto risultava allegato dalla banca sin dalla comparsa di costituzione con le scritture contabili, e le contestazioni della ricorrente non sono state ritenute tempestive; l’apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità e non è stato censurato ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Il terzo motivo, sulla presunzione legale di buona fede, è parimenti inammissibile: l’apprezzamento del giudice di merito sul ricorso al ragionamento presuntivo e sui requisiti di precisione, gravità e concordanza è incensurabile, residuando il solo sindacato sulla coerenza della motivazione, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020 in tema di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile perché prospetta genericamente vizi di natura eterogenea, cumulando censure motivazionali ed errores in iudicando in contrasto con la tassatività dei motivi di legittimità. La Corte ribadisce che la tecnica di sovrapposizione è superabile solo quando la formulazione permette di cogliere con chiarezza le doglianze scindibili, ciò che nel caso concreto non si verifica. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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