Ricorso inammissibile se non impugna tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 2835 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. La mancata censura di anche una sola delle ragioni autonome rende il ricorso inammissibile, restando il decisum sorretto dalla ragione non impugnata. Il principio opera sul piano processuale e prescinde dalla fondatezza nel merito delle doglianze effettivamente proposte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Siena chiedendo di accertare l’inefficacia della comunicazione con cui la banca, nel luglio 2012, aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine in relazione a tre contratti di finanziamento. Egli sosteneva che, per effetto di precedenti pronunce dello stesso Tribunale, sul conto corrente di corrispondenza fosse risultata una disponibilità superiore al debito, con conseguente obbligo della banca di compensare le rate dei mutui con il saldo attivo.

Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 214/2021, respinse l’appello. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello aveva disatteso i tre motivi di gravame fondandosi su una pluralità di argomenti autonomi: la banca non poteva conoscere, alla data della dichiarazione di decadenza, gli esiti di una decisione intervenuta cinque anni dopo; gli affidamenti concessi non costituivano liquidità effettivamente impiegata per pagare le rate; la decadenza era stata comunicata anche in relazione ad altro rapporto di conto corrente, risultato scoperto per il mancato pagamento di otto rate di altri due mutui; anche computando il saldo riconosciuto dalla pronuncia successiva, la disponibilità sarebbe stata insufficiente a saldare il debito complessivo; la conservazione degli affidamenti era incompatibile con il dissesto patrimoniale del ricorrente.

Investita del ricorso, la Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., rispettivamente per violazione degli artt. 2908 cod. civ. e 100 cod. proc. civ. e degli artt. 1842, 1845 e 1852 cod. civ.

Il ricorrente, tuttavia, non ha censurato tutte le ragioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, ha omesso di contestare almeno due di esse: quella relativa all’esistenza di un ulteriore rapporto di conto corrente scoperto, con conseguente grave inadempimento, e quella relativa all’incompatibilità tra la conservazione degli affidamenti e la situazione di dissesto.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui ciascuna ratio decidendi autonoma è idonea a sorreggere la decisione e deve essere specificamente impugnata. Ha citato, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 7931 del 2013, Cass. Sez. L n. 4293 del 2016 e Cass. Sez. VI n. 16314 del 2019. L’omessa censura di una delle ragioni autonome neppure sotto il profilo del vizio di motivazione determina l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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