Ricognizione di debito e fideiussione di fideiussione: inammissibile la censura di merito (Cass. civ. Sez. III n. 242 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione della dichiarazione ricognitiva di debito, la Corte di cassazione ribadisce che il vizio di omessa pronuncia e di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice di merito ometta qualsiasi decisione su un capo della domanda avente contenuto concreto, formulato in conclusione specifica. Qualora il giudice del merito abbia motivato in modo coerente e lineare l’inquadramento della scrittura nell’art. 1988 c.c., la pronuncia implica anche il rigetto delle contrarie tesi qualificatorie, operando l’assorbimento improprio. Le censure che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirino in realtà a una diversa ricognizione della fattispecie concreta, sono inammissibili in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.

Il Fatto

Alcuni promissari acquirenti avevano versato, nel 2011, una somma a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto di unità immobiliari, a fronte di quattro distinti preliminari di vendita. Nel 2016 una società costruttrice e un’altra società avevano rilasciato in loro favore una dichiarazione di riconoscimento di debito, con la quale si riconoscevano debitori solidali delle somme non incassate dai promissari acquirenti dalle procedure concorsuali e dalle polizze fideiussorie.

A seguito del fallimento di una delle società e della transazione con l’assicurazione, che aveva corrisposto una somma inferiore alla caparra, i creditori avevano agito per il residuo nei confronti dell’altra società. Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda, qualificando la scrittura alla stregua dell’art. 1988 c.c. La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato il gravame. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e la mancata qualificazione della scrittura come fideiussione di fideiussione ex artt. 1940 e 1948 c.c. Il Collegio ricorda che, per configurarsi l’omessa pronuncia, occorre che il giudice del merito abbia omesso qualsiasi decisione su un capo della domanda.

Nel caso concreto, la corte territoriale ha spiegato in modo coerente e lineare le ragioni per cui la dichiarazione ricognitiva rientrasse nell’alveo dell’art. 1988 c.c., con motivazione rispettosa del minimo costituzionale. Pronunciando sulla ricognizione di debito, il giudice del merito si è per ciò stesso pronunciato anche sul contrario assunto della fideiussione di fideiussione, operando così il c.d. assorbimento improprio.

La Corte sottolinea inoltre che le censure risultano formulate in maniera generica e non corrispondente al parametro del vizio in iure, quanto piuttosto a quello di omesso esame di un fatto decisivo, peraltro precluso ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., vertendosi in ipotesi di doppia conforme. La critica investe il merito della vicenda, pretendendo un’inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove già vagliati nei gradi precedenti.

Quanto al terzo motivo, relativo alla supposta applicabilità dell’art. 1938 c.c., la Corte ne rileva l’inammissibilità per indeterminatezza della sussunzione nel vizio di cui al n. 3 ovvero al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ribadendo l’onere di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. Le doglianze restano comunque assorbite da quanto detto sui primi due motivi.

Il quarto motivo, che deduce la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., è inammissibile: la censura sulla mancata ammissione delle prove orali non illustra la decisività del mezzo istruttorio, e il giudizio sulla superfluità della prova testimoniale è insindacabile in sede di legittimità salvo errori di diritto o incongruenze logiche, nella specie non ravvisabili.

Il quinto motivo, fondato sull’art. 1304 c.c., muove dall’erroneo assunto della fideiussione di fideiussione e resta confinato negli apprezzamenti di merito. La Corte distingue il vizio di violazione di legge, che coincide con l’errore interpretativo, dall’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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