Art. 1198.

Art. 1198.

Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.

E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Libro IV — Delle obbligazioni