Pagamenti del debitor debitoris inefficaci: azione solo verso il creditore assegnatario (Cass. civ. Sez. I n. 30032 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell’art. 44, comma 1°, l.fall., se intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento. L’azione di inefficacia, tuttavia, può essere esercitata nei confronti del solo accipiens, cioè del creditore assegnatario che ha effettivamente beneficiato dell’atto solutorio, e non del terzo debitore che lo ha eseguito. Il pagamento di quest’ultimo, quale adempimento del debito corrispondente al credito oggetto di assegnazione, è correttamente eseguito all’unico soggetto legittimato: il relativo credito risulta trasferito al creditore procedente con effetti analoghi a quelli della cessione di credito in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c.
Il Fatto
Il tribunale, in accoglimento della domanda della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti eseguiti, a far data dall’11.5.2016, dalla struttura sanitaria quale terzo pignorato in favore di alcuni creditori della procedura, condannandola a pagare la somma complessiva di € 47.993,86.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che tali pagamenti, eseguiti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di messa in liquidazione, fossero inefficaci a norma dell’art. 44 l.fall., applicabile anche agli atti estintivi del debito compiuti dal terzo con denaro del debitore. La corte d’appello ha accolto il gravame della struttura sanitaria, rigettando la domanda sul rilievo che l’azione andava proposta nei confronti dei creditori che avevano ricevuto i pagamenti, unici legittimati quali beneficiari. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 44 l.fall., sostenendo che il pagamento del terzo debitore in favore del creditore assegnatario è inefficace se successivo al fallimento. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, con assorbimento del secondo.
La Sezione ha ricordato l’orientamento consolidato: il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario ex art. 553 c.p.c. è inefficace se successivo alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo l’anteriorità dell’assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente (Cass. n. 1227 del 2016; conf. Cass. n. 7508 del 2011). Il principio della par condicio creditorum è violato non solo dai pagamenti del debitore, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, effettuato con suo denaro o in suo luogo.
Il pagamento del terzo produce un duplice effetto satisfattivo: estingue tanto il debito del terzo verso il debitore assoggettato a esecuzione, quanto il debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario (Cass. n. 2745 del 2007; Cass. n. 9888 del 1995). Tuttavia, all’inefficacia del pagamento del debito del fallito non si accompagna l’inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito oggetto di assegnazione. Quest’ultimo è correttamente eseguito all’unico soggetto legittimato, essendo il credito trasferito al creditore procedente con effetti analoghi alla cessione in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c.
Ne segue che il curatore, una volta assegnato il credito del fallito, non può esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito (Cass. n. 25421 del 2015). Una volta eseguito il pagamento, non trova applicazione l’art. 44, comma 2°, l.fall., non trattandosi di pagamento di un debito verso il fallito eseguito in suo favore dopo il fallimento. L’obbligo di restituzione non riguarda dunque il terzo debitore assegnato, ma soltanto il creditore assegnatario, tenuto alla reintegrazione del patrimonio del fallito (Cass. n. 7508 del 2011). L’azione è quindi esercitabile nei confronti del solo accipiens (Cass. n. 14779 del 2016; Cass. n. 25421 del 2015).
Il giudice di merito ha deciso la questione di diritto in modo conforme a tale orientamento, senza che la ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutarlo. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., con condanna alle spese e ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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