Responsabilità erariale del titolare per mancata rendicontazione del finanziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 8 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un finanziamento pubblico regionale che ometta di presentare la rendicontazione finale della spesa, attestante l’effettivo realizzo dell’investimento, risponde del danno erariale per l’importo non restituito. La mancata puntuale allegazione della spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile della necessaria documentazione della spesa. Sussiste il rapporto di servizio in capo al privato percettore di contributi pubblici e la legittimazione passiva del titolare e legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, che ha sottoscritto la domanda e assunto gli impegni previsti dal bando.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di un’impresa individuale, cancellata dal registro delle imprese, per il contestato inadempimento degli obblighi connessi a un finanziamento regionale agevolato e per la conseguente revoca totale dell’agevolazione. La Regione Piemonte, tramite la propria società finanziaria, aveva concesso all’impresa un finanziamento di euro 42.000,00, di cui euro 25.200,00 con fondi regionali a tasso zero, a valere sulla L.R. n. 34/2008, art. 42, per l’acquisto di macchinari e automezzi strumentali all’attività.
Il programma imponeva di completare l’investimento entro 24 mesi dall’erogazione e di trasmettere la rendicontazione finale entro i 30 giorni successivi, a pena di revoca. L’impresa non presentò mai il rendiconto, né la perizia asseverata richiesta per i beni usati. La società finanziaria avviò e concluse il procedimento di revoca totale delle agevolazioni e chiese la restituzione della somma residua, pari a euro 5.559,92. La questione è giunta davanti alla Sezione per l’accertamento della responsabilità erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato la contumacia della convenuta, non costituita in giudizio, e ha accolto la domanda attrice. Gli accertamenti in atti confermano che l’impresa ha beneficiato del finanziamento e che la convenuta, in spregio delle disposizioni normative e attuative, ha omesso di presentare la prescritta rendicontazione finale della spesa, di trasmettere la documentazione sull’effettiva realizzazione degli investimenti e di restituire le somme percepite dopo la revoca.
La Corte ha ritenuto irrilevante l’argomento difensivo secondo cui la rendicontazione sarebbe stata fornita preventivamente, essendo stata considerata superflua. Tale valutazione non rispetta il dettato normativo ed è elusiva dei controlli previsti dal Programma, conosciuto dall’interessata a seguito di specifica sottoscrizione. L’omissione della perizia asseverata, richiesta per l’acquisto di beni usati e mai pervenuta all’ente finanziatore, integra una condotta ascrivibile quantomeno alla colpa grave.
Quanto agli elementi della responsabilità, la Sezione ha affermato la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo della gestione del pubblico denaro. Lo sviamento delle risorse pubbliche può concretizzarsi nell’indebita fruizione e nella successiva mancata restituzione. La mancata rendicontazione vanifica la finalità del bando, volta a verificare la destinazione delle risorse alla realizzazione del progetto.
Sul piano soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo, desunto dalla condotta complessiva: la presentazione della domanda, l’assenza di riscontro alle richieste documentali e la mancata restituzione dell’indebito. La legittimazione passiva della persona fisica discende dal ruolo di titolare e legale rappresentante, che ha sottoscritto la domanda assumendo precisi impegni e incidendo sulla realizzazione del programma pubblico.
Il danno certo è stato quantificato in euro 5.559,92, pari alla somma residua non restituita, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. La convenuta è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro 352,95.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.