Finanziamento garantito e rapporto di servizio: giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 127 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che richiede ed ottiene un finanziamento agevolato garantito da risorse pubbliche si inserisce nel programma pubblico cui il beneficio è preordinato e instaura con la P.A. un rapporto di servizio in senso lato, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile. Le dichiarazioni false sulla situazione economica della propria impresa, realizzate mediante predisposizione di documentazione artefatta, e il mancato rimborso delle rate secondo il piano di ammortamento integrano una condotta dolosa, fonte di responsabilità amministrativa. Il danno erariale è quantificato in misura pari alle somme escusse dalla garanzia pubblica, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, non costituitosi, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore della Regione e di altro ente, oltre a rivalutazione, interessi e spese. La fattispecie era emersa da una verifica fiscale della Guardia di Finanza.
Il finanziamento, richiesto per un importo rilevante e concesso mediante mutuo garantito dalla Regione ed erogato da un confidi, era assistito da garanzie pubbliche su risorse del Fondo Emergenza Covid 19 e del Fondo Rischi POR FESR. Secondo la prospettazione accusatoria, il percipiente aveva dichiarato una situazione aziendale non veritiera e non aveva rimborsato le rate, provocando l’escussione delle garanzie pubbliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente notificato e non costituitosi. Nel merito ha esaminato in via pregiudiziale, anche d’ufficio, la questione di giurisdizione, affermandola in capo alla Corte dei conti.
Il percorso argomentativo muove dall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione e della stessa Corte dei conti: l’erogazione di un finanziamento agevolato a un soggetto privato, con risorse pubbliche, determina un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il beneficiario è chiamato a operare in conformità ai fini pubblici perseguiti. Il Collegio richiama, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 23/2020.
La Corte condivide la tesi della Procura sul finanziamento garantito dallo Stato e richiama la disciplina emergenziale in materia di accesso al credito, rilevando come le finalità solidaristiche non escludano l’attiva compartecipazione del percipiente all’attuazione delle finalità pubbliche. In questa prospettiva il singolo operatore economico, nel momento in cui ottiene il beneficio, si inserisce nel programma pubblico di contrasto agli effetti negativi della pandemia, dando vita al rapporto funzionale con lo Stato (cfr. Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 18/2023).
Sul piano sostanziale il Collegio ha accolto integralmente la domanda risarcitoria. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che nella domanda di accesso il percipiente aveva attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la regolarità fiscale e contributiva della propria ditta, condizione necessaria per il mutuo. La documentazione prodotta era però falsificata: un modello DURC artefatto, dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP infedeli e ulteriori documenti creati ex novo, così da superare le fasi istruttorie e ottenere il finanziamento. Il confidi ha dichiarato che, conoscendo i dati reali, non avrebbe erogato il mutuo.
Accertata la condotta dolosa e il nesso causale con il pregiudizio subito, il danno è stato quantificato in misura pari alle somme escusse dalla garanzia pubblica, in favore della Regione, con rivalutazione dalla data di indebita percezione e interessi legali dalla pubblicazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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