Falsi crediti d’imposta COVID e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 4 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda di risarcimento del danno erariale conseguente alla artificiosa creazione e cessione di crediti d’imposta inesistenti, anche quando il beneficio tragga origine da misure emergenziali di sostegno alle imprese. Il soggetto destinatario di risorse pubbliche che concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione assume, ai fini della giurisdizione contabile, la posizione di rapporto di servizio con l’amministrazione. La falsa attestazione di un credito inesistente, immesso nel circuito di circolazione telematica e utilizzato in compensazione, integra la sottrazione di pubblica pecunia ab origine. Quanto al danno all’immagine, la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti non ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa; essa opera solo come presupposto processuale, restando il convincimento della responsabilità fondato sul corredo probatorio versato in atti.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due società e tre persone fisiche esponendo una articolata attività fraudolenta diretta a creare crediti d’imposta fittizi per il bonus locazioni di cui all’art. 28 del d.l. n. 34 del 2020. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, una società aveva generato crediti inesistenti per complessivi 6.825.000 euro, pur avendo stipulato due soli contratti di locazione di valore enormemente inferiore. I crediti venivano ceduti a una seconda società e immessi nella Piattaforma Cessione Crediti dell’Agenzia delle Entrate, con successiva commercializzazione a ulteriori cessionari e parziale utilizzo in compensazione.
La condotta trovava riscontro in un procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento del GUP per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., nonché in misure cautelari e intercettazioni. La Procura chiedeva la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale, oltre al danno all’immagine richiesto nei soli confronti della convenuta già condannata in sede penale. Nessuno dei convenuti si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta dapprima, perché rilevabile d’ufficio, la questione di giurisdizione. Muovendo dall’art. 28 del d.l. n. 34 del 2020, la Corte rileva che la norma abbandona gli interessi esclusivamente privatistici per incidere sulle politiche economiche dello Stato. Lo Stato impiega lo strumento del credito d’imposta riconoscendo al beneficiario una situazione soggettiva attiva di natura creditoria: quando il destinatario di risorse pubbliche concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, tra questa e il privato si instaura un rapporto di servizio.
La giurisdizione contabile trova ulteriore conferma nella struttura del credito d’imposta, che consente all’imprenditore di non versare somme di spettanza dell’Erario e di compensarle con crediti vantati. La possibilità di cessione, prevista dal successivo art. 122 del d.l. n. 34 del 2020, rafforza la natura pubblica della somma fittiziamente creata e commercializzata. Ne deriva che la falsa attestazione di un credito inesistente si traduce nella creazione di inesistente pecunia pubblica ab origine.
Nel merito, la mancata costituzione dei convenuti e l’articolata ricostruzione della citazione provano il fatto materiale. La Corte sottolinea che la prima cessione — formalizzata e validata sulla piattaforma telematica — costituisce il momento fondamentale della frode, generando nei successivi cessionari un affidamento sulla legalità dell’operazione. Il danno patrimoniale è determinato in misura corrispondente ai falsi crediti.
Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, aggiunto dall’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, trattandosi di reato contro la P.A. Esamina quindi il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude l’efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e per la responsabilità contabile. La Corte osserva però che, ove alla sentenza si accompagni un robusto corredo probatorio, il convincimento della responsabilità non deriva dalla sentenza stessa, ma dalla documentazione versata in atti. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 1768 del 2011 sull’interpretazione restrittiva dell’art. 652 cod. proc. pen.
La responsabilità della convenuta condannata in sede penale riposa dunque sugli elementi probatori — interrogatori, intercettazioni, accertamenti bancari e verifiche sui contratti — che la sentenza di patteggiamento si limita a presupporre. La Corte quantifica il danno all’immagine nella misura del 30% del danno patrimoniale, pari a 2.047.500 euro, e afferma la solidarietà della condanna per l’intero, con rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 652 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno