Reformatio in peius e divieto di aumento della pena base in appello (Cass. pen. Sez. II n. 9615 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che il giudice di appello, nel correggere gli errori di calcolo del primo giudice, non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado, neppure quando la sanzione finale complessiva resti invariata. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta e va contemperata con gli elementi tratti dalla motivazione, che ben può contenere elementi certi e logici idonei a dimostrare l’errore del dispositivo. Accertata la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di cassazione annulla senza rinvio sul punto e ridetermina la pena nel senso più favorevole all’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per detenzione di una pistola con matricola abrasa, ricettazione della stessa arma e illecita detenzione di cartucce, reati unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con motivo unico, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 3, cod. proc. pen.: la sentenza di primo grado presentava una discrasia tra i criteri di calcolo della pena esposti in motivazione e il dispositivo, e il giudice dell’appello, anziché rimediare al vizio, aveva integralmente sostituito la motivazione del primo giudice. In particolare, la difesa lamentava l’indicazione in dispositivo di una recidiva mai contestata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa: la penale responsabilità non è oggetto di contestazione. La questione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio. La sentenza di primo grado era adeguatamente motivata in ordine ai criteri di determinazione della pena, avendo il giudice richiamato l’art. 133 cod. pen., fissato la pena per il reato più grave, operato i singoli aumenti per la continuazione e indicato la riduzione per il rito. Nessuna nullità è ravvisabile sul punto, poiché, come chiarito da Sez. II n. 28852 del 08.05.2013, quando si irroga una pena prossima al minimo edittale l’obbligo di motivazione si attenua.
Il Collegio rileva tuttavia una evidente discrasia tra il calcolo esposto nella motivazione della sentenza di primo grado e la sanzione finale determinata. In applicazione dei criteri indicati, la pena detentiva avrebbe dovuto essere di anni due e mesi sette di reclusione, mentre il giudice l’ha indicata in anni due e mesi nove; la riduzione di un terzo per il rito non risulta in concreto operata.
Per porre rimedio a tale confusione, la Corte di appello ha integrato la motivazione dando per scontato che la pena base fosse di anni due e mesi sei, e che gli aumenti per la continuazione fossero superiori a quelli indicati in primo grado, così giungendo a una pena coincidente con quella irrogata dal primo giudice. Operando in tal modo, il giudice dell’appello ha però indicato sanzioni detentive superiori a quelle fissate in primo grado, sia per la pena base sia per il primo aumento.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del dispositivo va contemperata con gli elementi della motivazione (Sez. III n. 3969 del 25.09.2018), e soprattutto quello delle Sezioni Unite n. 40910 del 27.09.2005, ribadito da Sez. II n. 17585 del 23.03.2023: il divieto di reformatio in peius investe tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, e il giudice dell’appello non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. nel senso più favorevole all’imputato. La Corte dispone inoltre la correzione dell’errore materiale relativo al riferimento alla recidiva, privo di incidenza sulla pena, e la liberazione dell’imputato dalla misura degli arresti domiciliari alla data del fine pena.
Nota della Redazione
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