Ricettazione e diniego di attenuanti generiche: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 9027 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. È precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito e saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per il possesso di merce risultata sottratta a un istituto scolastico, riconosciuta come tale da personale dipendente dell’ente. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza dell’08.04.2024, ha confermato la dichiarazione di responsabilità. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente contesta la logicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Il motivo è inammissibile, perché alla Corte di cassazione è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione a quella dei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con altri modelli di ragionamento. Sul punto la Corte richiama Sez. U, n. 12 del 31.05.2000, Jakani, Rv. 216260.

I giudici di legittimità rilevano che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici, ritenendo il ricorrente responsabile del reato contestato in assenza di una valida spiegazione circa la legittima provenienza della merce rinvenuta in suo possesso e a fronte del riconoscimento della merce come sottratta da parte di personale dipendente dell’istituto scolastico.

La Corte richiama il granitico orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza, citando Sez. 2, n. 52271 del 10.11.2016, Rv. 268643 – 01.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, quali i plurimi precedenti penali del ricorrente e il suo comportamento scarsamente collaborativo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *