Continuazione in esecuzione: onere di allegazione e verifica dei concreti indicatori (Cass. pen. Sez. VII n. 10226 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Grava inoltre sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti: il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato non dimostra l’attuazione di un progetto criminoso unitario, potendo piuttosto esprimere un’abitualità criminosa. Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili perché legati a circostanze contingenti e occasionali.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al Giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra due sentenze definitive: la prima per rapina aggravata commessa nel 2001 e la seconda per associazione per delinquere e reati contro il patrimonio commessi nel 2002. Il GIP del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con ordinanza del 01/07/2024.
Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., il travisamento del fatto e un vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione nel provvedimento impugnato. I giudici di legittimità hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, richiamando la Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo.
La Corte ha poi affermato che grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della propria richiesta, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato. Tali indici, in sé, non sono sintomatici di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti, come chiarito dalla Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico.
Il Giudice dell’esecuzione aveva escluso la prova del medesimo disegno criminoso con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi richiamati. In particolare, i fatti oggetto delle due sentenze risultavano commessi in concorso con soggetti diversi, senza elementi oggettivi dai quali desumere che tutti fossero stati deliberati fin dal momento del primo delitto. Era inoltre escluso che la rapina aggravata oggetto della prima sentenza fosse riconducibile al sodalizio di cui alla seconda, finalizzato alla realizzazione di reati contro il patrimonio.
Il ragionamento è stato ritenuto in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso tra reato associativo e delitti fine, secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’attività del sodalizio e finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze contingenti e occasionali. Generiche sono state considerate le ulteriori doglianze sul collegamento tra le condotte del ricorrente e l’inserimento nel clan. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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