Ricorso per Cassazione inammissibile per motivi generici e riproduttivi (Cass. pen. Sez. VII n. 10674 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso per cassazione deve essere apprezzata non solo come genericità o indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può limitarsi a riprodurre le doglianze già formulate in appello, né prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa del fatto. È inammissibile il ricorso che contesti la motivazione senza confrontarsi con essa, in assenza di specifici e decisivi travisamenti. Parimenti inammissibile è la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, quando il giudice di merito abbia esplicitato l’assenza di elementi positivi che la parte aveva l’onere di dedurre.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 16.07.2024, ha confermato la decisione, ravvisando la sussistenza della circostanza aggravante contestata e negando il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione di legge in relazione all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., la contestazione della correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. Il motivo è ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. La mancanza di specificità, osserva il Collegio, non si apprezza soltanto come genericità o indeterminatezza, ma anche come apparenza del motivo, quando questo ometta di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel caso concreto i giudici di merito avevano correttamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante, con ampi argomenti logici e giuridici, richiamando sul punto Sez. 2 n. 28070 del 2021, Sez. 2 n. 1085 del 2021 e Sez. 6 n. 17937 del 2017. Le ragioni del loro convincimento non risultano specificamente contestate in ricorso.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che esso, oltre a essere privo di concreta specificità, è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle doglianze d’appello, senza alcun confronto con la motivazione della Corte territoriale, del tutto priva di aporie o manifesta illogicità. Sul punto richiama Sez. 2 n. 27816 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014, Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017 e Sez. 5 n. 48050 del 2019. La mancanza di specificità si apprezza, in particolare, come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Le doglianze difensive, osserva ancora la Corte, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall’individuazione di specifici e decisivi travisamenti.
Riguardo all’ultimo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene privo di specificità e manifestamente infondato. L’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente. Ai fini del diniego di una richiesta generica è sufficiente un congruo riferimento all’assenza o alla mancata deduzione di tali elementi. Nel caso di specie i giudici d’appello avevano ampiamente esplicitato le ragioni del diniego. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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