Detenzione di cannabis con THC sotto soglia resta reato se destinata alla (Cass. pen. Sez. III n. 11177 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la detenzione di derivati della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integra il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche quando il contenuto di THC sia inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. L’introduzione di limiti massimi di principio attivo detenibile non incide sulla struttura della fattispecie incriminatrice, potendo la detenzione di quantitativi inferiori assumere rilievo penale quando, sulla base di una valutazione globale che tenga conto degli altri parametri normativi, sia esclusa la finalità meramente personale della detenzione. È inammissibile, per aspecificità, il motivo che non si confronti puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 30/05/2024, confermava la decisione del GUP del Tribunale di Reggio Emilia che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, esclusa la recidiva e applicata la diminuzione per il rito, con pena sospesa.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione. Con il primo motivo denunciava la violazione della legge n. 242/2016 e degli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen., sostenendo che nella sostanza in sequestro erano state rinvenute percentuali di THC inferiori a 0,60% e che quindi la sostanza era liberamente detenibile. Con il secondo motivo deduceva che il quantitativo di principio attivo era inferiore alla quantità media detenibile. Con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione dell’art. 5 cod. pen. per la situazione di confusione creata dalla legge n. 242/2016. Con l’ultimo motivo censurava l’illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Ha rilevato che la sentenza impugnata esponeva le circostanze e le prove dalle quali era possibile inferire sia la destinazione alla cessione a terzi della sostanza detenuta, sia la consapevolezza dell’imputato della rilevanza penale della condotta.
Tali argomenti — osserva la Corte — sono del tutto ignorati dal ricorso, con la conseguenza che il secondo, il terzo e il quarto motivo non superano il vaglio di specificità. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato.
La Corte ribadisce che l’introduzione di limiti massimi di principio attivo detenibile non ha inciso sulla struttura della fattispecie incriminatrice: la detenzione di quantitativi inferiori può integrare il delitto quando, sulla base di una valutazione globale che consideri anche gli altri parametri normativi, sia da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Richiama sul punto Sez. 4, n. 265 del 10/12/2019, dep. 2020, Martinelli.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Castignani: la commercializzazione dei derivati della cannabis integra il reato anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori dell’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa. L’efficacia drogante è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione solo dei quantitativi talmente minimi da non modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (richiamate Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman e Sez. 4, n. 39675 del 12/9/2024, Amador).
Nel caso concreto la condotta aveva ad oggetto un quantitativo dal quale era comunque presente una percentuale apprezzabile di THC e rispetto al quale lo stesso ricorrente non allegava l’assenza di qualsivoglia effetto drogante. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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