Riconoscimento fotografico inattendibile: sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 608 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non già del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Il controllo demandato alla Corte di cassazione è esclusivamente quello sulla logicità della motivazione, restando riservato al giudice di merito l’apprezzamento dell’attendibilità delle dichiarazioni e dei riconoscimenti fotografici. È, pertanto, inammissibile per manifesta infondatezza il motivo che, deducendo un vizio motivazionale, solleciti una rivisitazione nel merito dell’identificazione dell’imputato, quando la sentenza impugnata offra una motivazione logica e congrua.

Il Fatto

Con sentenza del 1° luglio 2024, il Tribunale di Ferrara ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa, con attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 7 marzo 2025, ha confermato la decisione di primo grado.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo un vizio motivazionale in relazione all’attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. La difesa ha lamentato una serie di contraddizioni nelle dichiarazioni e nei riconoscimenti compiuti dalla teste, ritenendoli inattendibili, e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che il giudice di legittimità non può trasformarsi in giudice del contenuto della prova, non essendogli consentito un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Tale apprezzamento è riservato al giudice di merito, mentre alla Corte regolatrice compete esclusivamente la verifica della logicità della motivazione, secondo il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 2020, Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del 2021, Rv. 280747).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova relativi all’attendibilità delle dichiarazioni e dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, evidenziando che il riconoscimento era avvenuto a pochi giorni di distanza dal fatto e che la teste aveva avuto modo di parlare con la persona entrata in casa, circostanza che rendeva più certa l’identificazione, non essendo stata fornita una descrizione difforme del ladro. La Corte ha ritenuto tale motivazione logica e congrua, aggiungendo che la difesa non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni svolte.

Alla luce di tali considerazioni, il motivo di censura è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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