Riqualificazione da riciclaggio a bancarotta non viola correlazione se fatto immutato (Cass. pen. Sez. V n. 11217 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, la riqualificazione giuridica del fatto da riciclaggio a concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale non integra fatto nuovo ai sensi dell’art. 423, comma 2, cod. proc. pen. quando la condotta mantiene immutato il proprio nucleo naturalistico e la modifica non pregiudica la concreta possibilità di difesa dell’imputato. Il giudice dell’udienza preliminare può procedere alla modifica ex art. 423, comma 1, cod. proc. pen. senza autorizzazione e consenso, perché la diversa qualificazione non trasforma radicalmente la fattispecie concreta. Ai fini del dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore non è richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto, essendo sufficiente la volontarietà dell’apporto con consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio a carico di un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in concorso con l’amministratrice di diritto e l’amministratore di fatto di una società poi fallita. La condotta riguardava la distrazione di due autovetture sociali, cedute senza che la società percepisse alcun corrispettivo.
Nel corso dell’udienza preliminare il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione originaria, formulata a titolo di riciclaggio, qualificando la condotta come concorso in bancarotta distrattiva. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 423, comma 2, cod. proc. pen. per essere stato contestato un fatto nuovo senza il suo consenso; con il secondo motivo contestava la prova del concorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra emendatio e contestazione di fatto nuovo. L’art. 423 cod. proc. pen., informato a una ratio di economia processuale, consente al pubblico ministero di modificare l’imputazione quando il fatto risulti diverso da come descritto, mentre richiede autorizzazione del giudice e consenso dell’imputato solo per il fatto nuovo. Identica linea di confine è tracciata dagli artt. 516 e 518 cod. proc. pen. per il dibattimento.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36551 del 15/07/2010, la Corte ribadisce che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Il confronto non può esaurirsi nella comparazione meramente letterale tra contestazione e sentenza.
Nel caso concreto i giudici di merito avevano ritenuto che il fatto fosse rimasto sostanzialmente immutato, poiché il focus dell’imputazione era in entrambi i casi rappresentato dalla fuoriuscita dei beni sociali dal patrimonio della fallita. A mutare era solo l’inserimento della condotta in un diverso contesto di relazioni rispetto agli autori del reato presupposto, già individuato ab origine nella bancarotta. Non decisivo è apparso il richiamo al precedente Sez. II n. 30027 del 15/06/2021, trattandosi di vicenda processuale diversa, in cui non era emersa alcuna prevedibilità della riqualificazione.
La Corte sottolinea inoltre che la riqualificazione è avvenuta in favore dell’imputato, configurando un reato meno grave, e già in udienza preliminare, con possibilità di difesa in appello e in legittimità. Quanto al secondo motivo, ribadisce che in tema di concorso dell’extraneus non è richiesta la conoscenza del dissesto, bastando la consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori, desumibile anche dalla natura fittizia o dall’entità delle operazioni. Il riferimento ai rapporti familiari non priva di rilievo le condotte, avendo riguardo a beni sociali sottratti alla garanzia dei creditori. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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