Detenzione all’estero e interruzione dei contatti col difensore: niente restituzione nel termine (Cass. pen. n. 10847 del 23.03.2026, sez. III)
Principi di diritto (Massima)
Integra il presupposto della forza maggiore ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. solo un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento e che non sia a lui imputabile. Non può qualificarsi tale la detenzione all’estero dell’imputato che, ritualmente messo a conoscenza del procedimento, abbia omesso di intrattenere i contatti con il difensore di fiducia, poiché lo stato di custodia non preclude l’instaurazione di contatti epistolari o telefonici per informare il difensore del luogo di detenzione e per informarsi dell’esito del giudizio. L’interruzione dei rapporti con il difensore, in tali casi, equivale a volontaria rinuncia a partecipare al processo e a proporre impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato il 29 febbraio 2024, ha proposto istanza di restituzione in termini per impugnare la pronuncia, deducendo di essere stato ristretto in un carcere sloveno dal 29 gennaio 2022 al 1 giugno 2024 e di non aver potuto, per tale motivo, mantenere contatti con il proprio difensore né proporre gravame.
La Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza, ritenendola reiterazione di altra analoga già respinta e rilevando che l’imputato, dichiarato assente nel giudizio di merito a seguito di decreto di irreperibilità, non aveva fornito prova della data di inizio della detenzione né aveva formalmente rappresentato lo stato di custodia al Tribunale per far valere il legittimo impedimento.
La Motivazione della Corte
La terza sezione penale, nel confermare l’orientamento costante di legittimità, ha rammentato che la forza maggiore deve presentarsi come impedimento assoluto, non vincibile né superabile con l’intensità di impegno e diligenza tipici dell’agente, e che la detenzione all’estero non integra di per sé tale presupposto.
Il Collegio ha valorizzato, in particolare, la circostanza che l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia e che lo stato di detenzione non gli impediva affatto di instaurare contatti epistolari o telefonici con il legale, sia per comunicargli il luogo di custodia sia per informarsi dell’esito del procedimento penale che egli sapeva essere pendente. La mancata instaurazione di tali contatti è stata, quindi, interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo e a proporre impugnazione.
La Corte ha inoltre precisato che la corretta notifica della citazione a giudizio fa presumere l’effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza di condanna, sicché la sopravvenuta detenzione all’estero non può giovare al richiedente, ove manchi la prova di un impedimento realmente insuperabile. Tale conclusione non è scalfita dalla circostanza che l’imputato fosse formalmente assente nel giudizio di merito: la dichiarazione di assenza, infatti, presuppone che egli fosse stato ritualmente messo a conoscenza del processo, e su tale punto nessuna censura è stata sollevata.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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