Art. 1710.

Art. 1710.

Diligenza del mandatario

Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.

Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Libro IV — Delle obbligazioni