Artt. 1731-1736 c.c. — Della commissione

Art. 1731 c.c. — Nozione

Art. 1731 (Nozione)

«c.c. (Nozione) «Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.»

Inquadramento sistematico

Il contratto di commissione è una species del genus mandato, specificamente del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c.: il commissionario agisce in nome proprio, ma per conto del committente, acquistando diritti e assumendo obbligazioni direttamente nei confronti dei terzi contraenti. La norma definisce l’oggetto tipico del contratto — l’acquisto o la vendita di beni — differenziando la commissione dal mandato generico (che ha ad oggetto qualsiasi atto giuridico) e dall’agenzia (che si struttura come rapporto stabile e continuativo di promozione di affari per conto del preponente, ex art. 1742 c.c.).

Il Capo IX (artt. 1703–1730 c.c.) detta la disciplina generale del mandato, integralmente applicabile alla commissione in virtù del rinvio sistematico operato dall’art. 1731 c.c.; la Sezione II (artt. 1731–1736 c.c.) introduce le norme speciali che derogano o integrano la disciplina generale in ragione delle peculiarità strutturali del contratto. La struttura del Codice rispecchia la scelta del legislatore del 1942 di mantenere separata la commissione dall’agenzia (Sezione IV, artt. 1742–1753 c.c.) e dalla spedizione (Sezione III, artt. 1737–1741 c.c.), pur riconoscendone la radice comune nel mandato senza rappresentanza.

Analisi della norma

Struttura definitoria

La definizione legislativa di cui all’art. 1731 c.c. identifica tre elementi costitutivi del contratto di commissione:

  • Il rapporto di mandato senza rappresentanza: il commissionario agisce in nome proprio e non in nome del committente; il nome del committente non viene speso nei confronti dei terzi. Ne consegue — in applicazione dell’art. 1705 c.c. — che gli effetti del contratto concluso con il terzo ricadono nel patrimonio del commissionario e non in quello del committente, salvo il trasferimento successivo degli acquisti ai sensi dell’art. 1706 c.c..

  • L’oggetto tipico: acquisto o vendita di beni: la commissione ha per oggetto operazioni di scambio (compravendita). Il riferimento ai “beni” include i beni mobili (merci, titoli, divise), mentre per gli immobili occorre distinguere caso per caso, tenendo conto che la commissione immobiliare è ammessa ma richiede la forma scritta del mandato ex art. 1350 c.c.

  • Il dualismo conto/nome: il commissionario agisce per conto del committente (l’interesse è altrui) ma in nome proprio (la spendita del nome è del commissionario).

Distinzione dalla mediazione

Il contratto di commissione non va confuso con la mediazione (artt. 1754–1765 c.c.): il mediatore è un soggetto terzo e imparziale che mette in contatto le parti senza essere vincolato ad alcuna di esse, mentre il commissionario è un contraente che agisce nell’interesse esclusivo del committente e si obbliga verso di lui. La provvigione del mediatore sorge con la conclusione dell’affare tra le parti da lui avvicinate; quella del commissionario è prevista dagli artt. 1733 e 1736 c.c.

Distinzione dall’agenzia

L’agente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente in modo stabile e continuativo; il commissionario può essere anche un incaricato per singola operazione. Il rapporto di agenzia è strutturalmente continuativo e comporta l’obbligo di promozione, mentre la commissione è funzionale all’esecuzione di singoli affari di compravendita. Come chiarisce Cass. Sez. 6, n. 38463/2021, il discrimine risiede nell’assenza della spendita del nome del committente: gli effetti del negozio concluso dal commissionario ricadono nel suo patrimonio e non in quello del committente, il che è il tratto saliente del mandato senza rappresentanza che definisce la commissione.

Commissione e contratto estimatorio

La commissione di vendita non va confusa con il contratto estimatorio (artt. 1556–1558 c.c.): in quest’ultimo il tradens trasferisce la disponibilità dei beni all’accipiens che può restituirli entro un termine o pagarne il prezzo, mentre nella commissione il commissionario non acquista la proprietà dei beni del committente ma opera come intermediario nell’acquisto o nella vendita.

Commissione su titoli e strumenti finanziari

La commissione su titoli e strumenti finanziari è disciplinata anche dalla normativa speciale di settore. Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) assoggetta la negoziazione per conto terzi alle regole sulla prestazione di servizi di investimento, rendendo applicabile la disciplina MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 sugli obblighi di esecuzione degli ordini. In tale contesto la commissione codicistica si interseca con gli obblighi di best execution, best interest del cliente e rendiconto periodico.

Coordinamento normativo

Norma Contenuto Rilevanza
Art. 1705 c.c. Mandato senza rappresentanza Disciplina base: effetti del contratto nel patrimonio del commissionario
Art. 1706 c.c. Acquisti del mandatario Obbligo di trasferimento al committente degli acquisti eseguiti
Art. 1707 c.c. Creditori del mandatario Separazione patrimoniale: i creditori del commissionario non possono aggredire i beni del committente
Art. 1710 c.c. Diligenza del mandatario Parametro di diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.
Art. 1713 c.c. Obbligo di rendiconto Si applica integralmente al commissionario
Art. 1742 c.c. Contratto di agenzia Distinzione strutturale dalla commissione
Art. 1754 c.c. Mediazione Distinzione: il mediatore è terzo imparziale

Giurisprudenza

Qualificazione del contratto come commissione

Cass. Sez. 6, n. 38463/2021 — Nel contratto di commissione, diversamente dal mandato con rappresentanza, il commissionario agisce in nome proprio senza spendere il nome del committente, cosicché gli effetti del negozio concluso con il terzo ricadono nel patrimonio del commissionario medesimo; il committente non acquista direttamente i diritti derivanti dal contratto concluso con il terzo, né assume direttamente le obbligazioni correlate (richiamando Cass. n. 8512/2004). In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come commissione (e non come vendita diretta), con conseguente applicazione dell’obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. e del diritto del committente al pagamento del corrispettivo ricavato dalla vendita delle merci consegnate.

Trib. Como, Sez. II civ., n. 644/2025 — Il Tribunale ha confermato la qualificazione del contratto come commissione ex art. 1731 c.c. in una fattispecie avente ad oggetto un incarico per la conclusione di un contratto di leasing: la qualificazione della commissione non è esclusa dal fatto che l’oggetto non sia la compravendita in senso stretto di beni materiali, purché l’attività del commissionario si inserisca in un’operazione di acquisizione per conto del committente. In tale contesto il Tribunale ha applicato l’art. 1734 c.c. in materia di revoca, stabilendo il diritto del commissionario a ricevere una somma a titolo di corrispettivo parziale per l’attività prestata.

Art. 1732 c.c. — Operazione a fido

Art. 1732 (Operazione a fido)

«c.c. (Operazioni a fido) «Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l’operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l’operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1732 c.c. disciplina la fattispecie dell’operazione a fido: la vendita o l’acquisto effettuati dal commissionario concedendo al terzo una dilazione di pagamento. La norma incrocia tre profili fondamentali: (i) l’estensione dei poteri del commissionario nella gestione del rapporto con i terzi; (ii) la ripartizione del rischio del mancato pagamento tra commissionario e committente; (iii) gli obblighi informativi del commissionario verso il committente in ordine alle condizioni dell’operazione.

Il tema si coordina con il art. 1736 c.c. sullo star del credere: mentre l’art. 1732 regola la fase della concessione della dilazione (se autorizzata o meno), l’art. 1736 disciplina la garanzia assunta dal commissionario per l’adempimento del terzo, che può coesistere con la dilazione di pagamento ma ne è concettualmente distinta.

Analisi della norma

La presunzione di autorizzazione agli usi

Il primo comma dell’art. 1732 c.c. pone una presunzione relativa di autorizzazione a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo. Si tratta di una norma dispositiva: il committente può escludere tale facoltà impartendo istruzioni contrarie. La presunzione è giustificata dalla prassi commerciale, nella quale la concessione di dilazioni è sovente necessaria per concludere l’operazione alle condizioni di mercato.

La verifica degli usi rilevanti è rimessa all’accertamento di fatto del giudice del merito, con riferimento al luogo in cui il commissionario compie l’operazione (non al luogo di residenza del committente né al luogo di esecuzione del contratto tra le parti). Gli usi rilevanti sono gli usi commerciali del settore merceologico di riferimento, ai sensi dell’art. 1340 c.c.

Le conseguenze dell’operazione a fido non autorizzata

Il secondo comma disciplina la sanzione per il commissionario che abbia concesso dilazioni al di fuori dell’autorizzazione: il committente può esigere il pagamento immediato — in sostanza, il commissionario è tenuto a rispondere come se il terzo avesse pagato, con la particolarità che il commissionario conserva il diritto di far propri i vantaggi derivanti dalla dilazione concessa (tipicamente gli interessi sul pagamento dilazionato). Il meccanismo è analogo a quello dello star del credere parziale: il commissionario si sostituisce al terzo nella posizione debitoria verso il committente, ma rimane creditore nei confronti del terzo.

2.3.3 L’obbligo di comunicazione e la finzione di operazione per cassa

Il terzo comma dell’art. 1732 c.c. introduce un obbligo informativo a carico del commissionario autorizzato: egli deve comunicare al committente il nominativo del terzo e il termine della dilazione concessa. L’omissione di tale comunicazione produce una finzione legale: l’operazione si considera eseguita per cassa, con applicazione del secondo comma e obbligo di pagamento immediato. La ratio è quella di consentire al committente di conoscere la propria posizione creditoria e di gestire il rischio di insolvenza del terzo.

L’obbligo di comunicazione si coordina con il più generale obbligo di rendiconto di cui all’art. 1713 c.c., che impone al commissionario di rendere conto di tutte le operazioni eseguite e di rimettere al committente quanto ricevuto per effetto del mandato.

Coordinamento normativo

Norma Contenuto Rilevanza
Art. 1340 c.c. Clausole d’uso Criteri per l’identificazione degli usi del luogo
Art. 1713 c.c. Obbligo di rendiconto Completato dall’obbligo di comunicazione del terzo e del termine
Art. 1736 c.c. Star del credere Garanzia del commissionario per l’adempimento del terzo: si cumula con l’operazione a fido autorizzata
Art. 1711 c.c. Limiti del mandato Il divieto di dilazioni è un limite del mandato; il suo superamento è espressamente disciplinato dall’art. 1732

Art. 1733 c.c. — Misura della provvigione

Art. 1733 (Misura della provvigione)

«c.c. (Misura della provvigione) «La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilità dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1733 c.c. costituisce la norma di chiusura sul quantum della provvigione del commissionario, in applicazione del principio di onerosità presunta del mandato di cui all’art. 1709 c.c.. Il diritto alla provvigione del commissionario sorge con la conclusione dell’affare secondo le istruzioni del committente, senza che sia necessario l’adempimento del terzo contraente (salvo il patto contrario ex art. 1736 c.c.). La norma va coordinata con l’art. 1736 c.c. che prevede una provvigione aggiuntiva — o maggiore provvigione — per il caso di assunzione del patto di star del credere.

Analisi della norma

3.3.1 La libertà delle parti nella determinazione della provvigione

L’art. 1733 c.c. sancisce anzitutto la priorità dell’autonomia contrattuale nella determinazione della provvigione: le parti possono stabilire liberamente l’ammontare, la percentuale, il criterio di calcolo e le modalità di corresponsione. La norma interviene solo in assenza di pattuizione.

Il rinvio agli usi del luogo

In mancanza di pattuizione, la provvigione si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. Il riferimento è agli usi negoziali (art. 1340 c.c.) o, in senso più ampio, alle pratiche del settore merceologico nella piazza di riferimento. Trattandosi di usi normativi, la loro esistenza e il loro contenuto sono oggetto di prova da parte dell’interessato, salvo che non siano di notorietà comune o risultino dalle rilevazioni ufficiali delle Camere di Commercio. Il luogo rilevante è quello dell’esecuzione dell’operazione di compravendita, non il luogo di residenza delle parti.

La liquidazione equitativa del giudice

In assenza di usi, la provvigione è determinata dal giudice secondo equità, ai sensi dell’art. 1733 c.c., in combinato con i criteri generali di cui all’art. 1226 c.c. sulla liquidazione equitativa del danno. Il giudice tiene conto delle circostanze del caso concreto: entità dell’affare, difficoltà dell’operazione, attività effettivamente svolta dal commissionario, prassi del settore. La liquidazione equitativa è vincolante e non può essere sostituita dall’arbitraggio del creditore.

Momento di maturazione della provvigione

La provvigione del commissionario matura con la conclusione dell’affare. Non è necessario che il terzo adempie alle proprie obbligazioni, salvo che sia stato pattuito lo star del credere (art. 1736 c.c.), nel qual caso il commissionario garantisce l’adempimento del terzo e riceve in corrispettivo una provvigione aggiuntiva o maggiorata. Il commissionario non ha diritto alla provvigione per gli affari non portati a termine per causa a lui imputabile (analogia con l’art. 1748 co. 4 c.c. in materia di agenzia).

Coordinamento normativo

Norma Contenuto Rilevanza
Art. 1709 c.c. Presunzione di onerosità La provvigione è dovuta salvo prova della gratuità
Art. 1720 c.c. Spese e compenso del mandatario Si cumula con la provvigione ex art. 1733: rimborso spese + compenso
Art. 1736 c.c. Star del credere Provvigione aggiuntiva per la garanzia dell’adempimento del terzo
Art. 1748 c.c. Provvigione dell’agente Norma analoga per l’agenzia; rilevante per comparazione
Art. 1226 c.c. Valutazione equitativa Criterio sussidiario per la liquidazione giudiziale

Art. 1734 c.c. — Revoca della commissione

Art. 1734 (Revoca della commissione)

«c.c. (Revoca della commissione) «Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1734 c.c. regola la revoca della commissione prima della conclusione dell’affare, in deroga parziale alla disciplina generale della revoca del mandato di cui agli artt. 1723–1726 c.c. La specialità rispetto alla disciplina generale risiede nel fatto che l’art. 1734 c.c. non pone una distinzione tra mandato gratuito e mandato oneroso (distinzione rilevante invece all’art. 1725 c.c.) e non richiede l’esistenza di una giusta causa: il committente ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento, purché l’affare non sia ancora concluso. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il mandato oneroso ex art. 1725 co. 1 c.c., la revoca della commissione non dà diritto al risarcimento del danno in senso pieno ma solo a una parte proporzionale della provvigione.

Analisi della norma

Il diritto di revoca del committente

Il committente dispone di un diritto di revoca unilaterale fino al momento in cui il commissionario ha concluso l’affare con il terzo. Il limite temporale è oggettivo: la revoca non è più possibile una volta perfezionato il contratto tra il commissionario e il terzo, perché da quel momento il commissionario ha già eseguito il mandato e ha maturato il diritto all’intera provvigione ex art. 1733 c.c. La revoca tardiva (ossia dopo la conclusione dell’affare) è inefficace e non incide sull’obbligo del committente di corrispondere la provvigione integrale.

Il corrispettivo per l’attività prestata

In caso di revoca tempestiva, il commissionario ha diritto a ricevere una parte della provvigione parametrata a due elementi: (a) le spese sostenute e (b) l’opera prestata. La norma introduce quindi un criterio misto: la componente del rimborso spese ha natura restitutoria (si recuperano i costi già sostenuti), mentre la componente del corrispettivo per l’opera prestata ha natura indennitaria (si remunera il lavoro già effettuato in esecuzione del mandato).

La determinazione concreta della quota spetta alle parti in via pattizia o, in difetto, al giudice secondo equità, con valutazione discrezionale del giudice di merito che tiene conto dell’attività concretamente svolta (trattative condotte, documentazione predisposta, contatti con potenziali acquirenti o venditori) e dell’entità della provvigione piena che sarebbe stata dovuta a commissione conclusa.

Distinzione dalla revoca del mandato oneroso

A differenza della revoca del mandato oneroso ex art. 1725 c.c., che obbliga al risarcimento del danno (danno emergente + lucro cessante), la revoca della commissione comporta solo il pagamento di una quota proporzionale della provvigione. La differenza è significativa: nella commissione il lucro cessante non è autonomamente risarcibile, ma è già inglobato nel criterio proporzionale di cui all’art. 1734 c.c. Questa scelta del legislatore è coerente con la natura dell’incarico: nella commissione l’attività del commissionario è prevalentemente strumentale alla conclusione del singolo affare, e il rischio della revoca è insito nella struttura del mandato.

La revoca e le pattuizioni contrattuali

Le parti possono derogare alla disciplina dell’art. 1734 c.c. pattuendo: (i) clausole che escludono il diritto alla provvigione parziale (ammissibili entro i limiti della buona fede contrattuale); (ii) clausole che riconoscono al commissionario una penale in caso di revoca (multa penitenziale o caparra confirmatoria); (iii) clausole che estendono il diritto del commissionario al risarcimento del danno pieno in caso di revoca senza giusta causa.

Trib. Como, Sez. II civ., n. 644/2025 — Il Tribunale ha applicato l’art. 1734 c.c. in una fattispecie in cui il committente aveva revocato l’incarico di commissione prima della conclusione del contratto di leasing, riconoscendo il diritto del commissionario a ricevere un importo a titolo di corrispettivo parziale per l’attività svolta, tenuto conto delle spese sostenute e dell’opera prestata. Il Tribunale ha altresì precisato che la revoca dell’incarico di commissione non è equiparabile a un inadempimento contrattuale, bensì all’esercizio di un diritto potestativo riconosciuto dall’art. 1734 c.c., con la conseguenza che il commissionario non può pretendere il risarcimento del danno in misura superiore alla quota di provvigione spettante ai sensi della medesima norma.

Revoca implicita e atti incompatibili

La revoca può essere anche tacita, quando il committente compie atti incompatibili con la prosecuzione del mandato di commissione (ad esempio, conclude direttamente l’affare con il terzo senza attendere l’esecuzione dell’incarico affidato al commissionario). In tal caso, i diritti del commissionario sono identici a quelli previsti per la revoca espressa.

Coordinamento normativo

Norma Contenuto Rilevanza
Art. 1723 c.c. Revocabilità del mandato Norma generale; l’art. 1734 c.c. ne è deroga speciale per la commissione
Art. 1725 c.c. Revoca del mandato oneroso Differenza: il mandato oneroso obbliga al risarcimento pieno; la commissione solo alla quota proporzionale
Art. 1733 c.c. Misura della provvigione La quota parziale di cui all’art. 1734 è calcolata sulla provvigione piena
Art. 1385 c.c. Caparra confirmatoria Patto alternativo alla provvigione parziale in caso di revoca

Art. 1735 c.c. — Commissionario contraente in proprio

Art. 1735 (Commissionario contraente in proprio)

«c.c. (Commissionario contraente in proprio) «Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell’art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l’operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1735 c.c. disciplina la fattispecie del commissionario contraente in proprio (Selbsteintritt nella terminologia germanica), ossia la situazione in cui il commissionario, anziché ricercare un terzo per concludere l’affare, si pone egli stesso come controparte dell’operazione: vende in proprio le cose che dovrebbe acquistare per il committente, oppure acquista in proprio le cose che dovrebbe vendere per il committente. La norma è di applicazione limitata: essa riguarda esclusivamente la commissione su titoli, divise e merci aventi un prezzo corrente listino.

La disposizione trova applicazione naturale nella commissione di borsa (ordini di acquisto e vendita di valori mobiliari) e nella commissione su merci a prezzo ufficiale (commodity markets). Il dato normativo richiama i modi di accertamento del prezzo corrente di cui al terzo comma dell’art. 1515 c.c. (listini di borsa o di mercato, prezzi correnti delle camere di commercio).

Analisi della norma

Il presupposto: l’esistenza di un prezzo corrente

L’operazione di Selbsteintritt è consentita solo quando esistono prezzi correnti accertabili nelle forme indicate dall’art. 1515 co. 3 c.c., ossia mediante listini di borsa o di mercato o prezzi correnti delle camere di commercio industriali e agricole. L’esigenza di un prezzo corrente obiettivo è la garanzia che il committente sia tutelato contro speculazioni del commissionario: il prezzo di listino non lascia margini di arbitraggio nella fase di esecuzione dell’ordine, a differenza di quanto accadrebbe per beni privi di un mercato ufficiale.

La facoltà del commissionario: contenuto e limiti

La norma riconosce al commissionario una facoltà discrezionale di operare come contraente in proprio, subordinata alla mancanza di istruzioni contrarie del committente. Il committente può escludere tale facoltà con un divieto espresso, e può anche fissare un prezzo specifico per l’operazione. Il commissionario che si avvalga della facoltà conserva in ogni caso il diritto alla provvigione ex art. 1733 c.c., anche quando non esiste un terzo contraente distinto. La provvigione in questo caso remunera l’attività di gestione dell’ordine e il rischio di posizione assunto dal commissionario.

5.3.3 La protezione del committente: il vincolo del prezzo corrente

Il secondo comma dell’art. 1735 c.c. introduce una tutela sostanziale a favore del committente: anche quando questi ha fissato un prezzo, il commissionario che acquisti per sé non può praticare un prezzo inferiore al prezzo corrente se questo è superiore al prezzo pattuito; analogamente, il commissionario che fornisca le cose da comprare non può praticare un prezzo superiore al prezzo corrente se questo è inferiore al prezzo fissato. In entrambi i casi la regola è che il committente ha diritto al trattamento più favorevole tra il prezzo fissato e il prezzo corrente. Si tratta di una declinazione dell’obbligo di gestione nell’interesse del committente (art. 1710 c.c.).

Conflitto di interessi e obblighi di disclosure

Il commissionario contraente in proprio si trova in una situazione strutturale di conflitto di interessi: acquistando per sé le cose che dovrebbe vendere per il committente, o viceversa, il suo interesse economico (massimizzare la differenza di prezzo) confligge con l’interesse del committente (ottenere il miglior prezzo possibile). L’art. 1735 c.c. gestisce il conflitto attraverso il vincolo del prezzo corrente e il mantenimento del diritto alla provvigione, ma non attraverso obblighi di disclosure preventiva. Sul piano della normativa speciale, tuttavia, nella commissione su strumenti finanziari (TUF, MiFID II) l’intermediario che operi come internalizzatore o in conto proprio è soggetto a stringenti obblighi informativi e di best execution nei confronti del cliente.

Coordinamento normativo

Norma Contenuto Rilevanza
Art. 1515 co. 3 c.c. Prezzo corrente di borsa e di mercato Rinvio esplicito per l’accertamento del prezzo corrente
Art. 1710 c.c. Diligenza del mandatario Il commissionario deve agire nell’interesse del committente anche in sede di Selbsteintritt
Art. 1394 c.c. Conflitto di interessi del rappresentante Analogia con il conflitto del commissionario contraente in proprio
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 21, 26 TUF: regole di condotta Obblighi di best execution e disclosure nella commissione su strumenti finanziari

Art. 1736 c.c. — Star del credere

Art. 1736 (Star del credere)

«c.c. (Star del credere) «Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.»

Inquadramento sistematico

Il patto di star del credere è l’istituto più caratteristico e più controverso della disciplina della commissione. Attraverso tale patto, il commissionario assume una garanzia personale nei confronti del committente per l’adempimento delle obbligazioni del terzo contraente. L’istituto è di origine consuetudinaria commerciale (la locuzione del credere deriva dall’italiano antico e indica la fiducia commerciale accordata al credito del terzo) e risponde all’esigenza del committente di trasferire il rischio di insolvenza del terzo sul commissionario, che è nella posizione migliore per valutare la solvibilità del terzo contraente.

La norma è strutturata in due parti: la prima disciplina l’effetto del patto (responsabilità del commissionario per l’esecuzione dell’affare); la seconda il corrispettivo (compenso aggiuntivo o maggiore provvigione). L’art. 1736 c.c. si distingue nettamente dalla disciplina dello star del credere nel contratto di agenzia: in quest’ultimo, il patto è stato fortemente limitato dalla novella del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della Direttiva 86/653/CEE) e non è più ammissibile in forma generale, ma solo per singoli affari e nei limiti di cui all’art. 1746 co. 3 c.c.

Analisi della norma

Fonti del patto: clausola contrattuale e uso

Il patto di star del credere può derivare da due fonti distinte:

  • Patto espresso tra le parti: la clausola deve essere chiara nell’attribuire al commissionario la responsabilità per l’adempimento del terzo, anche se non richiede formule sacramentali particolari.

  • Uso del luogo: la norma riconosce la fonte consuetudinaria, il che significa che in taluni settori e piazze commerciali lo star del credere può essere imposto al commissionario anche senza un’esplicita clausola contrattuale. La vigenza dell’uso deve essere provata dalla parte che lo invoca.

Cass. Sez. lav., n. 4461/2015 — La Corte ha statuito che lo star del credere richiede una pattuizione esplicita e non può essere desunto in via presuntiva dalla semplice assunzione dell’incarico di commissione. In assenza di patto espresso o di prova dell’uso, il commissionario non risponde dell’inadempimento del terzo.

Contenuto e natura giuridica della garanzia

La responsabilità del commissionario tenuto allo star del credere per «l’esecuzione dell’affare» è una garanzia personale autonoma per l’adempimento del terzo, assimilabile — pur non essendo identica — alla fideiussione. La dottrina tradizionale dibatte se si tratti di: (a) fideiussione atipica; (b) obbligazione solidale del commissionario accanto al terzo; (c) assunzione del rischio di insolvenza del terzo come elemento dell’obbligazione primaria del commissionario.

Cass. Sez. lav., n. 21994/2016 — La Corte ha inquadrato il patto di star del credere come funzione/obbligo di garanzia, con richiamo alla natura fideiussoria o di clausola penale, e ha precisato che il commissionario risponde verso il committente per le perdite subite a causa dell’inadempimento del terzo, nei limiti della garanzia assunta. La Corte ha inoltre affermato che le pattuizioni di garanzia che eccedano la misura convenzionale (15% dello star del credere nelle relazioni con agenti soggetti agli AEC 1979 e 1988) sono nulle per la parte eccedente, con applicazione del principio di riduzione ex art. 1419 co. 2 c.c.

Cass. Sez. lav., n. 20511/2023 — La pronuncia ha affrontato il tema dello star del credere nel contesto del rapporto di agenzia commerciale post-riforma 1999, chiarendo che il patto di star del credere previsto dall’art. 1736 c.c. per il contratto di commissione è stato per lungo tempo considerato compatibile con il contratto di agenzia; per effetto di tale patto, il commissionario — indipendentemente dal dolo o dalla colpa — partecipa entro limiti predeterminati al rischio d’impresa, sopportando in parte le perdite subite dal committente per l’inadempienza dei terzi. La Corte ha tuttavia ribadito che il regime dell’art. 1736 c.c. non si applica automaticamente all’agenzia dopo la riforma del 1999.

Estensione della responsabilità del commissionario

La responsabilità del commissionario tenuto allo star del credere copre l’esecuzione dell’affare nella sua interezza: non solo l’adempimento del terzo all’obbligazione di pagamento del prezzo, ma anche ogni altra prestazione cui il terzo sia tenuto in forza del contratto concluso con il commissionario. La responsabilità ha carattere oggettivo: il commissionario risponde anche in assenza di colpa propria, giacché la garanzia si riferisce al comportamento del terzo e non a negligenze del commissionario nell’esecuzione del mandato.

Il committente che voglia avvalersi della garanzia deve previamente escutere il terzo (la garanzia non è generalmente a prima richiesta, salvo diversa pattuizione) o dimostrare l’inutilità dell’escussione. La dottrina ritiene applicabile in via analogica il principio del beneficio di escussione di cui all’art. 1944 c.c. in materia di fideiussione, salvo patto contrario.

Trib. Terni, n. 374/2024 — Il giudice ha affrontato il tema della compatibilità tra trattenute a titolo di deposito cauzionale e il divieto di patto che addebiti responsabilità all’agente per l’inadempimento del terzo oltre la misura legale (coordinamento con art. 1746 co. 3 c.c.). Nella fattispecie, le trattenute eccedenti la misura dello star del credere prevista dagli AEC erano state ritenute illegittime, con condanna alla restituzione delle somme trattenute in eccesso.

Trib. Milano, Sez. lav., n. 4115/2024 — In tema di provvigioni in caso di star del credere, il Tribunale ha ribadito che il diritto alla provvigione matura con la conclusione dell’affare ex art. 1748 c.c. (norma analoga all’art. 1733 per la commissione), a prescindere dall’inadempimento del terzo, e che l’onere della prova dell’avvenuta conclusione degli affari grava sull’intermediario che agisce per il pagamento.

Il compenso aggiuntivo per lo star del credere

Il commissionario che assuma la garanzia dello star del credere ha diritto, oltre alla provvigione ordinaria, a un compenso aggiuntivo o a una maggiore provvigione. Il cumulo è inderogabile in senso sfavorevole al commissionario: non è ammessa la pattuizione che attribuisce lo star del credere senza alcun corrispettivo aggiuntivo, in quanto ciò trasformerebbe la garanzia in un onere unilaterale a carico del commissionario senza controprestazione.

Anche il compenso per lo star del credere si determina, in mancanza di patto, secondo gli usi del luogo dell’affare; in mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità. Il criterio è identico a quello dell’art. 1733 per la provvigione ordinaria, con la differenza che il compenso per lo star del credere remunera un rischio assunto (garanzia) piuttosto che un servizio prestato (intermediazione).

Cass. Sez. lav., n. 4461/2015 — La Corte ha chiarito che il diritto al compenso aggiuntivo per lo star del credere è strettamente consequenziale all’assunzione del patto: in assenza di esplicita pattuizione o di prova dell’uso, il commissionario non ha diritto né alla garanzia né al compenso aggiuntivo. La Corte ha escluso che all’agenzia si applichi in via analogica l’art. 1736 c.c. e ha stabilito che l’art. 7 A.E.C. 20 giugno 1956 (nel testo vincolante erga omnes per d.P.R. 145/1961) prevede un limite massimo di garanzia del 20%, ridotto al 15% dagli AEC 1979 e 1988.

Cass. Sez. lav., n. 21994/2016 — La Corte ha confermato la compensabilità del compenso per lo star del credere con le provvigioni dovute quando la garanzia è stata escussa e il committente ha subito le perdite da inadempimento del terzo; la compensazione è ammissibile nei limiti della posta creditoria del commissionario (provvigioni maturate e non ancora pagate). La Corte ha anche affermato che il patto che estenda la garanzia oltre la misura dell’AEC è parzialmente nullo ex art. 1419 co. 2 c.c., con sostituzione automatica della clausola nulla con il limite legale-collettivo.

Differenza tra star del credere e fideiussione

Il patto di star del credere si distingue dalla fideiussione ordinaria per i seguenti profili:

  • Fonte: nasce da patto tra commissionario e committente (e non tra fideiussore e creditore principale);

  • Accessorietà attenuata: la responsabilità del commissionario è tendenzialmente autonoma rispetto alle vicende del credito principale (non è opponibile la nullità del contratto con il terzo per causa a lui imputabile);

  • Corrispettività: il commissionario ha sempre diritto al compenso aggiuntivo (art. 1736 co. 2 c.c.), mentre il fideiussore può essere gratuito;

  • Ambito: si riferisce a una singola operazione di commissione o a un rapporto continuativo, non alla generalità delle obbligazioni del terzo.

Coordinamento normativo

Norma Contenuto Rilevanza
Art. 1732 c.c. Operazione a fido La garanzia star del credere può coesistere con l’operazione a fido autorizzata
Art. 1733 c.c. Misura della provvigione Il compenso star del credere si cumula e non si sostituisce alla provvigione ordinaria
Art. 1746 co. 3 c.c. Patto di star del credere nell’agenzia Regime più restrittivo post-1999: ammesso solo per singoli affari e con compenso
Art. 1936 c.c. Fideiussione Figura analoga; la dottrina dibatte sull’assimilazione al modello fideiussorio
Art. 1944 c.c. Beneficio di escussione Applicabile in via analogica salvo patto contrario
Art. 1419 co. 2 c.c. Nullità parziale con sostituzione Patto star del credere eccedente la misura AEC: sostituzione automatica

Giurisprudenza per sottotemi

Fonte e prova del patto

  • Cass. Sez. lav., n. 4461/2015 — Il patto di star del credere richiede pattuizione esplicita o prova dell’uso; non è desumibile in via presuntiva. In assenza di prova, il commissionario non è tenuto alla garanzia e non ha diritto al compenso aggiuntivo.

Natura giuridica e limiti della garanzia

  • Cass. Sez. lav., n. 21994/2016 — Natura fideiussoria/clausola penale dello star del credere. Nullità parziale del patto eccedente il limite collettivo del 15% (AEC 1979-1988); riduzione ex art. 1419 co. 2 c.c.; compensabilità del compenso con provvigioni dovute.

Star del credere nel contratto di agenzia

  • Cass. Sez. lav., n. 20511/2023 — L’art. 1736 c.c. è norma propria della commissione. Dopo la riforma del 1999 (D.Lgs. 303/1991), il patto di star del credere nell’agenzia è ammesso solo per singoli affari ex art. 1746 co. 3 c.c.; il mantenimento della clausola ante-riforma senza adeguamento non integra automaticamente una conferma del patto nel nuovo regime.

Deposito cauzionale e trattenute illegittime

  • Trib. Terni, n. 374/2024 — Le trattenute a titolo di deposito cauzionale eccedenti la misura dello star del credere prevista dagli AEC sono illegittime; la preponente è tenuta alla restituzione delle somme trattenute in eccesso.

Provvigione e adempimento del terzo

  • Trib. Milano, Sez. lav., n. 4115/2024 — Il diritto alla provvigione matura con la conclusione dell’affare a prescindere dall’adempimento del terzo; l’onere della prova degli affari conclusi grava sull’intermediario attore.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Articolo Tema
1 Trib. Como, Sez. II civ. n. 644 2025
2 Cass. Sez. 6 n. 38463 2021
3 Cass. Sez. lav. n. 20511 2023
4 Trib. Milano, Sez. lav. n. 4115 2024
5 Trib. Terni n. 374 2024
6 Cass. Sez. lav. n. 4461 2015
7 Cass. Sez. lav. n. 21994 2016
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