Ricorso inammissibile se la censura non indica gli elementi di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 11800 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indichi gli elementi di fatto posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. È parimenti inammissibile, perché diretto a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito, il motivo che si risolva in una rivalutazione del compendio probatorio. La doglianza sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia motivato in modo esente da evidenti illogicità, non essendo necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma sufficiente che si riferisca a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta documentale.

Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il motivo è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi di fatto che sono alla base della censura formulata.

Tale omissione non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il motivo, dunque, non supera il vaglio di ammissibilità.

La Corte aggiunge che il motivo non è consentito in sede di legittimità, essendo diretto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del proprio convincimento.

Quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare tale decisione, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6 n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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