Ricorso inammissibile se la pena patteggiata non è censurabile (Cass. pen. Sez. 7 n. 18786 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per indeducibilità della censura, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che deduce esclusivamente la congruità della pena, atteso che il motivo non rientra fra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni; l’imputato non ha interesse a censurarne l’insufficienza, dal momento che la statuizione coincide con la sua volontà pattizia e il patto accettato non può essere rimesso in discussione.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita e trasporto di sostanze stupefacenti), aveva richiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.; il Tribunale aveva accolto la richiesta, pronunciando sentenza di patteggiamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla congruità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la doglianza formulata non è riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Introdotta dalla legge n. 103/2017, la disposizione circoscrive i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento alle questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La mera deduzione della incongruità della pena, pertanto, non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Nel confermare il principio, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite in tema di natura negoziale della sentenza di patteggiamento. Da tale natura deriva che l’obbligo di motivazione deve essere conformato alla particolare struttura dell’atto: il giudizio negativo circa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. richiede una specifica motivazione solo se dagli atti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità; in caso contrario, è sufficiente l’enunciazione, anche implicita, dell’avvenuta verifica. Analogamente, la motivazione sugli altri profili della decisione — qualificazione giuridica del fatto, continuazione, circostanze, congruità della pena — può essere sintetica, purché risulti che il giudice abbia svolto le valutazioni richieste.
La Corte ha inoltre osservato che l’imputato, chiedendo la pena pattuita, rinuncia a contestare l’accusa e non può prospettare censure che coinvolgono il patto accettato. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva dato atto della corretta determinazione della pena e dell’insussistenza delle condizioni per una pronuncia più favorevole, assolvendo pertanto all’onere motivazionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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