Continuazione e recidiva reiterata: aumento non inferiore a un terzo (Cass. pen. Sez. IV n. 12710 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave e la pena base, e deve calcolare e motivare l’aumento per ciascuno dei reati satellite in modo distinto. L’obbligo motivazionale è soddisfatto quando la motivazione consente di verificare il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen., l’assenza di un surrettizio cumulo materiale e la proporzione tra le pene. Se è stata applicata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., l’aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, ai sensi dell’art. 81, ultimo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 ottobre 2024, riformava il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado, confermando la responsabilità dell’imputato per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, commessi in Genova il 20 febbraio 2024. La Corte territoriale riconosceva il vincolo della continuazione anche con un reato della stessa materia, oggetto di una precedente sentenza definitiva del Tribunale di Genova, applicando la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Il difensore ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione: la Corte d’appello, individuata la pena base nella condanna definitiva, aveva previsto un aumento maggiore per i reati ritenuti meno gravi in primo grado e minore per quello considerato più grave.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La doglianza difensiva si basava su un presupposto erroneo: l’aumento lamentato per i reati di cui ai capi 2), 3) e 4) era stato operato non per un unico reato, ma per tre reati, cosicché, frazionato pro quota, risultava inferiore all’aumento riferito al reato ritenuto più grave dal giudice di primo grado. Da qui l’esclusione dell’illogicità manifesta.

La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone), secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite. La motivazione dell’aumento deve consentire di valutare il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen., l’assenza di un cumulo materiale dissimulato e la proporzione tra le pene, secondo il giudizio già espresso da Sez. VI n. 8156 del 12/01/1996 (Moscato).

Nel caso concreto, la pena base per il reato più grave era pari ad anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito; l’aumento complessivo per i reati satellite era di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, ridotti a mesi quattro ed euro 400 per il rito. Tali limiti rispettavano l’art. 81, commi 1 e 3, cod. pen.

L’argomento assorbente è però un altro: l’imputato era stato condannato con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Per l’art. 81, ultimo comma, cod. pen., l’aumento non poteva essere inferiore a un terzo della pena del reato più grave. La Corte ha quindi osservato che l’aumento minimo non avrebbe potuto essere inferiore ad anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa. La censura sulla presunta sproporzione era dunque destinata a cadere, perché l’aumento irrogato era inferiore al minimo legale.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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