Confisca per equivalente e proporzionalità nella scelta del bene immobile (Cass. pen. Sez. III n. 26776 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di proporzionalità opera anche in materia di confisca per equivalente e impone che la scelta del bene da ablare non ecceda il valore del profitto confiscabile. Nei casi di esecuzione della confisca su un bene immobile non indiviso e di valore nettamente superiore all’ammontare della confisca, il condannato è onerato anzitutto dell’allegazione di avere altri beni di valore inferiore, ma comunque capienti rispetto al profitto, in sostituzione del bene individuato in sede esecutiva, e può finanche chiedere la sostituzione del bene con una somma di denaro, in applicazione analogica dell’art. 495 cod. proc. civ. Qualora invece il bene immobile confiscato sia l’unico bene immobile del debitore, il principio di proporzionalità è rispettato dalla restituzione di parte del ricavato dalla vendita eccedente l’ammontare della confisca. Spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare del profitto del reato, con accertamento pieno e autonomo nel contraddittorio delle parti, senza alcun vincolo derivante dagli accertamenti dell’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile per reati tributari di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000, con confisca per equivalente disposta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, ha proposto istanza di declaratoria di illegittimità della confisca innanzi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Marsala. Il bene immobile colpito presentava un valore catastale di molto superiore al residuo del profitto confiscabile.
Il Giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, ritenendo la questione attinente alle modalità di esecuzione materiale della confisca e affermando l’assenza di potere del giudice sul bene già acquisito al patrimonio demaniale. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte disattende anzitutto la censura sulla quantificazione del profitto. Spetta al giudice penale determinare l’ammontare del profitto del reato mediante accertamento fondato sugli elementi acquisiti nel processo penale, tra cui rientrano gli accertamenti della Guardia di Finanza, ma con accertamento pieno, autonomo e nel contraddittorio delle parti, senza alcun vincolo derivante dagli accertamenti dell’amministrazione finanziaria. Non è prevista alcuna interlocuzione con l’Agenzia delle entrate.
Neppure sussiste la dedotta carenza di potere del giudice dell’esecuzione per la sola avvenuta assegnazione del bene all’Agenzia del Demanio. È invece dirimente accertare se, nelle more, sia già stato dato seguito a procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca, con conseguente impegno di risorse e mezzi. Data la natura obbligatoria della confisca nei reati tributari, il Giudice dell’esecuzione, a mente dell’art. 676 cod. proc. pen., può ordinarla anche là dove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione e può procedere alla determinazione del quantum.
Sono invece fondate le censure sulla sproporzione nella scelta del bene. Il principio di proporzionalità è operante anche in materia di misure cautelari reali ed è violato dalla sottoposizione a vincolo di un bene di valore di gran lunga superiore al profitto confiscabile, anche se il vincolo è formalmente limitato sino alla concorrenza di tale profitto.
Il Collegio precisa il principio nel caso di esecuzione della confisca su beni immobili. Il condannato è onerato anzitutto dell’allegazione di avere altri beni di valore inferiore, ma capienti rispetto al profitto, e può chiedere la sostituzione del bene con una somma di denaro, in applicazione analogica dell’art. 495 cod. proc. civ. Se invece il bene confiscato è l’unico bene immobile del debitore, il principio di proporzionalità è rispettato dalla restituzione di parte del ricavato eccedente l’ammontare della confisca.
L’ordinanza impugnata, a fronte delle allegazioni difensive, ha opposto la mancata adozione di una condotta di versamento diretto e la legittimità della confisca, senza considerare la correlazione della richiesta con il principio di proporzionalità. Resta ferma la necessità preliminare di accertare se il bene sia già stato destinato dall’Amministrazione a finalità pubbliche. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze