Correzione dell’errore materiale e limiti del calcolo della continuazione esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 12843 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. è ammessa solo alla duplice condizione che l’errore non abbia determinato nullità e che la sua rimozione non si traduca in una modificazione essenziale dell’atto. Il rimedio è quindi limitato a discrasie meramente formali o che non richiedano esercizio di discrezionalità. Una volta inserito nel processo formativo della volontà del giudice, l’errore riverbera i suoi effetti sulla decisione e può essere corretto solo prima del giudicato, con i mezzi di impugnazione. È pertanto inammissibile la doglianza che, sotto l’egida dell’art. 130, censuri il criterio di determinazione della pena o l’individuazione del reato più grave in sede esecutiva. Nell’individuare la violazione più grave ai fini della continuazione, il giudice deve considerare la pena inflitta tenendo conto delle riduzioni per il rito abbreviato.

Il Fatto

Il condannato proponeva al giudice dell’esecuzione istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze della Corte di appello di Reggio Calabria, entrambe per art. 416 bis cod. pen., la seconda comprensiva anche di delitti di estorsione pluriaggravata maturati all’esito di giudizio abbreviato. La Corte distrettuale accoglieva l’istanza e rideterminava la pena complessiva in anni sedici e mesi otto di reclusione.

Il difensore presentava poi istanza di correzione dell’errore materiale, sostenendo che la pena in continuazione fosse di anni tredici e non di anni sedici e mesi otto. La Corte rigettava la richiesta, richiamando la motivazione dell’ordinanza precedente. Il difensore ricorreva allora per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dall’art. 130 cod. proc. pen. e ne ricostruisce la funzione: il rimedio opera entro confini rigorosi, potendo correggere soltanto discrasie formali che non impongano scelte discrezionali. L’errore, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, incide sulla decisione e non è più emendabile con lo strumento della correzione, ma solo con l’impugnazione, prima della formazione del giudicato.

Su questa base la Corte verifica il provvedimento esecutivo e conclude che l’ordinanza non conteneva alcun errore di calcolo. La tesi difensiva era palesemente errata: gli anni tredici di reclusione indicati dal ricorrente sono la pena complessiva rideterminata per i soli reati della seconda sentenza, poi ridotti di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato, cioè ad anni otto e mesi otto. Sommando tale misura agli anni otto inflitti con la prima sentenza, il risultato di anni sedici e mesi otto risulta esattamente conteggiato.

Pertanto l’istanza difensiva era platealmente infondata e la motivazione del provvedimento impugnato, che si è limitata a riproporre il calcolo, è da considerarsi adeguata e sufficiente. La censura sul difetto di motivazione non regge proprio perché la questione non ammetteva margini di apprezzamento.

Quanto all’ultima doglianza, concernente l’individuazione della pena base, la Corte la reputa estranea al perimetro dell’istanza di correzione. Nel merito richiama Sez. U n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, secondo cui nell’individuare la violazione più grave il giudice deve tener conto della pena più grave inflitta dalle varie sentenze, considerando le riduzioni per il giudizio abbreviato. Nel caso concreto la pena più grave è quella della prima sentenza, poiché la pena per l’estorsione pluriaggravata della seconda è stata ridotta di un terzo.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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